Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine

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il servizio di linea internazionale con autobus, l’articolo 52a dell’ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) rimanda al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE)

n. 2006/2004, che è parte integrante degli accordi bilaterali con l’Unione europea. Il regolamento prevede che i vettori devono garantire alle persone con disabilità un accesso non discriminatorio, in particolare mediante l’assistenza da parte del personale. L’accesso autonomo non è esplicitamente richiesto. In questo ambito, i requisiti posti dal diritto svizzero alle imprese di trasporto titolari di una concessione vanno effettivamente oltre. È tuttavia previsto di integrare un obbligo più esteso per i fornitori di servizi di linee transfrontalieri con autobus nell’accordo sui trasporti terrestri tra l’UE e la Svizzera.

6.5 Libera scelta della forma abitativa e prestazioni di assistenza e cura a domicilio

AG deplora che un ambito della vita fondamentale come l’alloggio continui a essere escluso dal campo d’applicazione della LDis. Il Cantone ricorda che LIPIn si applica soltanto alle forme istituzionali di sostegno nel settore dell’alloggio. La libertà di domicilio delle persone al beneficio di forme di sostegno ambulatoriali finanziate dai Cantoni a complemento del contributo per l’assistenza versato dall’AI è a rischio, il che costituisce una discriminazione. AG reputa quindi opportuna una revisione della LIPIn nel senso della mozione 24.3003 del 18 gennaio 2024 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale «Modernizzare la LIPIn. Garantire alle persone con disabilità uguali possibilità di scelta nell’ambito dell’alloggio e il necessario sostegno ambulatoriale». Altri partecipanti si associano (e chiedono di modificare in particolare l’art. 2 LIPIn).

GE sottolinea l’importanza di andare oltre le semplici dichiarazioni d’intenti concernenti la libera scelta della forma abitativa, soprattutto nelle aree urbane densamente popolate. Per concretizzare questo principio, è necessario adeguare di conseguenza le leggi e le risorse finanziarie. Il Cantone ribadisce la posizione già espressa durante i dibattiti federali sugli alloggi protetti per i beneficiari di prestazioni complementari all’AVS, sostenendo la necessità di rimborsare le spese mediche e di coprire tali prestazioni tramite un forfait integrativo della prestazione complementare annuale.

BS vuole aggiungere alla LDis un nuovo capoverso sull’alloggio. GE e TG fanno presente il rischio che la menzione dell’alloggio resti tale e non sia seguita da alcuna azione concreta. TG chiede di chiarire la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in questo settore. Un sostegno a domicilio appropriato deve consentire alle persone con disabilità di scegliere liberamente la forma di alloggio desiderata, come chiede la mozione di cui sopra.

Le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità deplorano che il finanziamento dell’alloggio sia ancora fortemente volto alla vita in istituto (alcune associazioni, come InVIEdual, invocano persino la strategia di «deistituzionalizzazione» del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità). Per AGILE è necessario prevedere disciplinamenti vincolanti per le prestazioni di assistenza e cura a domicilio e il rispettivo finanziamento.

Cap contact reputa che la legislazione sia volta a favorire il contesto degli istituti, complicando la vita quotidiana di numerose persone con disabilità.

6.6 Progettazione universale

Retina Suisse chiede l’applicazione del principio della «progettazione universale», un concetto che consente al maggior numero possibile di persone di fruire di prodotti e ambienti senza adattamenti o specializzazioni. Questo vale in particolare per l’ambiente costruito, ma anche per quello virtuale. I programmi informatici devono quindi rispettare i principi delle norme WCAG e i fornitori di software per applicazioni professionali devono nello specifico attenersi al principio dell’accessibilità.

Il mancato rispetto delle norme WCAG costringe l’AI a finanziare costosi adeguamenti, che possono andare persi con l’installazione di una nuova versione o di un aggiornamento e spesso richiedono molto tempo, tempo durante il quale i dipendenti con disabilità visive non sono produttivi. I datori di lavoro temono che i collaboratori ipovedenti e non vedenti costituiscano per loro un onere eccessivo. L’AI deve