Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine

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una chiara distinzione tra gli aspetti di diritto oggettivo e soggettivo come pure l’assenza di obiettivi precisi e di strumenti di controllo. Raccomandano pertanto di includere nella LDis un obbligo di diritto oggettivo, applicabile anche ai privati, per imporre l’adozione di provvedimenti architettonici, tecnici e in materia di personale necessari atti a garantire che le prestazioni e la comunicazione siano accessibili alle persone con disabilità.

Un privato propone di menzionare anche la politica nel titolo dell’articolo 14a e di aggiungere un nuovo articolo 14d che consenta alla Confederazione di sostenere le manifestazioni volte a promuovere la partecipazione politica delle persone con disabilità (p. es. sessioni parlamentari per persone con disabilità) o di delegare questo compito ai Cantoni.

Art. 20

BS chiede che l’articolo includa anche la prima infanzia (fase prescolastica per i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni).

Il Cantone propone inoltre una modifica della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20):

Art. 30 Condizioni per l’accreditamento istituzionale

1L’accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la scuola universitaria o l’istituto accademico dispone di un sistema di garanzia della qualità che assicura: (5bis) la protezione delle persone con disabilità dalla discriminazione a causa della loro disabilità e la promozione delle pari opportunità e dell’effettiva uguaglianza tra persone con disabilità e persone senza disabilità nell’adempimento dei compiti.

Art. 22 cpv. 1

Alcuni (pochi) Cantoni, tre partiti (PEV, PSS, I Verdi) e la grande maggioranza delle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità chiedono di modificare l’articolo 22 per stabilire un nuovo termine per l’adeguamento dei trasporti pubblici (p. es. 2030) e di prevedere misure di accompagnamento in tal senso (obiettivi parziali vincolanti per le imprese di trasporto, sanzioni in caso di inadempienza, messa a disposizione di risorse finanziarie). Alcuni partecipanti auspicano che l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) si assuma maggiori responsabilità nei confronti dei Cantoni e dei Comuni.

VS suggerisce di stabilire un nuovo termine e di menzionare le opzioni di finanziamento disponibili tenendo conto delle specificità cantonali come l’estensione del territorio e la topografia dei Cantoni alpini.

Art. 23

Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis chiede di includere espressamente l’accessibilità dei trasporti pubblici per le persone audiolese o ipovedenti nella normativa di attuazione della presente modifica.

Art. 8 LLing

La disposizione non ha dato adito a commenti particolari. TI e UDC la sostengono espressamente.

6 Altri pareri e proposte

Alcuni partecipanti hanno tematizzato lacune della LDis non correlate con l’avamprogetto di revisione, per esempio concernenti l’accessibilità delle costruzioni, degli impianti, delle prestazioni ambulatoriali, dei trasporti pubblici, della formazione o della cultura.