Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 40Fedlex · Rapporto sui risultati

6.1 Partecipazione delle persone direttamente interessate

Diversi Cantoni (BS, FR, GE, LU, ZG, nonché AR, JU, OW, SH e SZ tramite la CDOS), due partiti politici (PSS, I Verdi) e soprattutto la maggioranza delle associazioni mantello di aiuto alle persone con disabilità (AGILE, Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis) e alcuni loro membri esprimono vivo rammarico per il mancato coinvolgimento delle persone con disabilità nel processo legislativo, rimarcando che non sono state adeguatamente consultate né per l’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) né per l’elaborazione dell’avamprogetto di legge, il che è in contrasto con le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, che invece invitano a rafforzare i meccanismi di consultazione per garantire l’effettivo coinvolgimento dei diretti interessati. Questi partecipanti chiedono di contattare sistematicamente e apertamente le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità, di consultarle e di coinvolgerle in misura significativa e in modo tempestivo. Auspicano inoltre che l’avamprogetto sia sottoposto a una rielaborazione sostanziale con lo stretto coinvolgimento delle suddette organizzazioni. È necessario investire il tempo necessario in questo processo, prestando un’attenzione particolare all’Iniziativa per l’inclusione. Da ultimo, chiedono una formulazione più concreta e vincolante dell’articolo 5 capoverso 1bisAP-LDis.

6.2 Miglioramento dell’integrazione professionale e rielaborazione dell’articolo 17 LDis

ARTISET/INSOS sottolineano che è indispensabile abbinare la lotta contro la discriminazione all’integrazione professionale delle persone con disabilità (v. i commenti precedenti sull’integrazione professionale). A loro avviso, l’avamprogetto evidenzia l’importanza di adottare provvedimenti volti a proteggere la salute dei lavoratori con disabilità, ma presenta una differenza significativa rispetto alla legge sul lavoro in merito al modo in cui tali provvedimenti vanno attuati.

ARTISET/INSOS propongono di riformulare l’articolo 17 LDis vigente come segue.

Nuovo: Art. 17 Programma per incentivare l’integrazione professionale

«1 Il Consiglio federale svolge un programma d’incentivazione di durata limitata volto a sperimentare l’applicazione di incentivi per favorire l’integrazione professionale delle persone con disabilità nel mercato generale del lavoro. A tale scopo prevede in particolare il versamento di contributi agli investimenti per il coaching dei datori di lavoro, l’introduzione del piano d’intervento Supported Employment, la creazione o l’adeguamento di posti di lavoro privi di barriere, nonché il necessario sostegno in termini di personale e tecnico.

2Il Consiglio federale valuta il programma d’incentivazione. In base ai risultati, sottopone al più tardi dopo x anni al Parlamento provvedimenti permanenti per rafforzare l’integrazione delle persone con disabilità nel mercato generale del lavoro.»

In alternativa, un tale programma potrebbe essere disciplinato nelle disposizioni transitorie. Si potrebbe inoltre modificare la LAI nell’ottica di incoraggiare l’integrazione delle persone con disabilità nel mercato generale del lavoro e promuovere così un mercato del lavoro inclusivo.

6.3 Costruzioni e impianti

Diversi attori deplorano l’assenza di proposte da parte del Consiglio federale nel settore delle costruzioni

(NW, PSS, I Verdi, PEV, AGILE, Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis), in particolare concernenti

le nuove costruzioni o i rinnovi, per i quali al momento non vi è alcuna base legale che permetta di imporre gli adeguamenti necessari per le persone con disabilità.

Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis menzionano soprattutto il fatto che, nonostante la legge si applichi in teoria anche agli spazi pubblici come le piazze, le strade e i percorsi pedonali, gli impianti accessibili al pubblico non sono sistematicamente soggetti ad autorizzazione. Ne consegue che il diritto di ricorso può essere invocato soltanto nel caso di procedure di autorizzazione poco dettagliate, in cui i criteri di accessibilità pertinenti non sono chiaramente definiti.

Suggeriscono dunque di estendere il campo d’applicazione della LDis alle costruzioni, indipendentemente da trasformazioni o rinnovi, agli immobili d’abitazione con meno di nove unità abitative (propongono un minimo di quattro) e agli edifici con più di 25 posti di lavoro o con una superficie superiore a