Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche

Spitex ZH respinge la proposta ed è favorevole al mantenimento dei disciplinamenti esistenti. Se la durata massima della settimana lavorativa fosse limitata a 45 ore, resterebbe un margine di flessibilità molto ridotto per una ripartizione differenziata e flessibile del tempo di lavoro, auspicata anche dai lavoratori in determinate fasi della vita.

AL ZH accoglie con favore questa disposizione e richiede la creazione di disciplinamenti flessibili per i collaboratori che risiedono nei Paesi confinanti e che si presentano appositamente per blocchi di turni.

Gruppe von Pflegenden ZG e T. Wolleb propongono che il lavoro straordinario svolto venga compensato entro tre mesi e che la compensazione sia visibile nella pianificazione dei servizi.

SVF accoglie con favore una riduzione della durata massima della settimana lavorativa e osserva che, oltre a una migliore pianificazione generale del lavoro in tutte le istituzioni sanitarie, sono necessarie offerte di custodia dei bambini a costi contenuti.

4.1.5.1 Articolo 5 capoverso 1

BL e FR fanno notare che il disciplinamento avrebbe come conseguenza durate massime della settimana lavorativa differenti per i lavoratori a contatto con i pazienti all’interno della stessa clinica (medici e personale infermieristico). FR chiede inoltre di mantenere assolutamente la possibilità di calcolare l’orario di lavoro sull’arco dell’anno.

BS e ZH propongono di disciplinare con una disposizione di legge se la formazione e il perfezionamento obbligatori rientrano nel tempo di lavoro. ZH chiede inoltre di sostituire il termine «durata massima della settimana lavorativa» con una corrispondente durata massima mensile. Eventualmente andrebbe mantenuto il disciplinamento attuale secondo l’articolo 7 capoverso 2 OLL 2.

GR osserva che il diverso disciplinamento della durata massima della settimana lavorativa contrasta con il principio della parità di trattamento interna all’azienda secondo la legge sul lavoro.

JU accoglie con favore che si fissi la durata massima della settimana lavorativa a 45 ore, ma auspica che questo avvenga mediante una modifica della LL e delle sue ordinanze, e non attraverso una legge specifica.

LU accoglie con favore che si fissi la durata massima della settimana lavorativa a 45 ore e sostiene che devono essere ancora possibili modelli flessibili con orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno.

VPOD sottolinea che, nel suo commento, la SECO indica che le attuali 50 ore sono riservate agli «altri lavoratori, ovvero a tutti coloro la cui attività consiste principalmente in mansioni manuali, come l’artigianato, il lavoro ausiliario di natura manuale e la vendita nelle aziende con meno di 50 dipendenti». Questa definizione chiaramente non si applica al personale sanitario ed era quindi urgente correggere questa anomalia.

Syna e Travail.Suisse ritengono che la riduzione della durata massima della settimana lavorativa sia un aspetto cruciale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e propongono di completare il capoverso come segue: «La durata massima della settimana lavorativa è retta, per i collaboratori impiegati a tempo pieno, dall’articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL). La durata massima della settimana lavorativa dipende dal grado di occupazione».

H+ con ASM, Barmelweid, CLL, CLS, Forel Klinik AG, GZF, GZO, KSB, Lindenfeld, PKH,

RSS, Spital Bülach AG, Spital Limmattal, Spital Zollikerberg, Spitex MR, Spitex Regio Frick, SRB AG, vaka e VZK chiedono di stralciare il capoverso tenendo conto del principio di necessità (entità dell’intervento e grado di idoneità nonché misura più blanda) e della parità di trattamento. KSB chiede inoltre un termine transitorio più lungo (di almeno cinque anni), affinché i fornitori di prestazioni possano effettuare i necessari cambiamenti se si dovesse mantenere il capoverso.