Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche

USAM chiede di stralciare il capoverso senza sostituzione. L’articolo 9 LL non deve essere modificato.

ASPS chiede di stralciare questo capoverso, poiché una riduzione della durata massima della settimana lavorativa comporterebbe un ulteriore fabbisogno di personale o più lavoro straordinario, che avrebbero conseguenze finanziarie.

SNL, SZB e SPITEX Region Köniz chiedono lo stralcio del capoverso, in quanto la riduzione a 45 ore settimanali comporta una minore flessibilità nella pianificazione dei servizi e piani di lavoro frammentati che non sarebbero nell’interesse dei lavoratori.

VfP accoglie con favore la modifica della durata massima della settimana lavorativa da 50 a 45 ore settimanali. Occorre considerare la possibilità di fissare la durata massima su un periodo più lungo (p. es. sull’arco di un anno o di un trimestre) per permettere di creare modelli di lavoro più flessibili e adattati alle diverse generazioni.

Unimedsuisse chiede di riformulare il capoverso, poiché l’obbligo di compensazione del lavoro straordinario, che inizierebbe prima, comporterebbe notevoli costi aggiuntivi per le aziende.

swissstaffing chiede di stralciare il capoverso; una settimana lavorativa di 45 ore a turni non è praticabile e consentirebbe di impiegare il personale infermieristico solo cinque giorni alla settimana.

Allianz pädiatrische Pflege osserva che la riduzione della durata massima della settimana lavorativa costituisce un approccio unilaterale e pertanto insufficiente. Nel lavoro a turni sono spesso richieste pause di riposo prolungate, impossibili da concedere se si riduce la durata massima della settimana lavorativa.

NOPS osserva che, oltre agli effetti positivi sulla salute e la conciliabilità, la riduzione a 45 ore settimanali avrebbe anche un notevole valore simbolico.

Balgrist, KISPI, PUK e USZ osservano che la riduzione della durata massima della settimana lavorativa equivarrebbe a una disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori. Basterebbe un numero di ore supplementari inferiore per far scattare il lavoro straordinario, che potrebbe a sua volta generare costi aggiuntivi e andrebbe a limitare la flessibilità che molti lavoratori apprezzano e considerano importante.

Careanesth, flexMedicsAG e Vokus Personal AG chiedono di stralciare il capoverso e di non modificare l’articolo 9 LL, in quanto il disciplinamento rappresenta una discriminazione ingiustificata delle imprese che forniscono personale a prestito. In via subordinata, si potrebbe prevedere l’esclusione da questa disposizione per i fornitori di personale a prestito che assumono con salario orario.

SGI chiede la seguente integrazione: «La durata massima della settimana lavorativa è retta dall’articolo 9 capoverso 1 e 3 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL)».

4.1.5.2 Articolo 5 capoverso 2

FR ritiene che debba assolutamente essere mantenuta la possibilità calcolare l’orario di lavoro sull’arco dell’anno.

ZH osserva che in molte aziende viene già corrisposta una compensazione adeguata.

H+ con ASM, Barmelweid, CLL, CLS, GZF, Lindenfeld, Spital Bülach AG, Spitex MR, Spitex Regio Frick, SRB AG, vaka e VZK chiedono di stralciare il capoverso tenendo conto del principio di necessità (entità dell’intervento e grado di idoneità nonché misura più blanda) e della parità di trattamento. KSB chiede inoltre un termine transitorio più lungo (di almeno cinque anni), affinché i fornitori di prestazioni possano effettuare i necessari cambiamenti se si dovesse mantenere il capoverso.

Unia chiede che il periodo della compensazione sia fissato in modo da rendere obbligatorio compensare il lavoro straordinario il mese successivo. Per disincentivare la pianificazione dei