Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche
nazionale che non sia in grado di difendersi da solo. Gli attuali accessi ai tribunali del lavoro sono già semplificati e di norma disponibili gratuitamente.
USAM e Swissstaffing chiedono che l’articolo sia stralciato senza sostituzione. Non è chiaro come si possa giustificare nei confronti di tutte le altre categorie professionali soggette alla legge sul lavoro e ad altre leggi federali un tale diritto d’azione delle associazioni dei lavoratori del personale infermieristico. L’attuale procedura dinanzi al tribunale del lavoro offre una protezione sufficiente al personale infermieristico.
Syna e Travail.Suisse ritengono essenziale, alla luce dell’insoddisfacente controllo effettuato dagli ispettorati cantonali del lavoro e dei conflitti di interessi dei Cantoni, che le associazioni dei lavoratori abbiano un diritto d’azione.
unimedsuisse approva l’articolo, ma ritiene che la formulazione debba essere rivista ed è del parere che occorra prevedere delle mediazioni prima di adottare altre misure più severe.
4.1.20 Articolo 20
VSAA con CDS nonché AG, BL, BS, GR, LU, NW, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG e ZH accolgono con favore la possibilità di pronunciare sanzioni amministrative. Tuttavia, concentrarsi esclusivamente sul mancato rispetto della durata del lavoro e del riposo nel settore delle cure infermieristiche (articolo 20 LCInf) comporterebbe un diritto parallelo problematico. Questo disciplinamento potrebbe dare l’impressione che la durata del lavoro e del riposo nel settore delle cure infermieristiche meriti una tutela maggiore rispetto ad altri settori. È importante sottolineare che la sanzione amministrativa è imposta all’azienda. La possibilità di una sanzione amministrativa deve inoltre essere disciplinata direttamente nella legge sul lavoro (LL) con rimando nella LCInf. Ciò garantirebbe che le sanzioni amministrative non si limitino al solo settore delle cure infermieristiche, ma possano essere pronunciate anche nei confronti di qualsiasi altra azienda colpevole di infrazioni. Un tale disciplinamento promuoverebbe la parità di trattamento di tutti i settori e garantirebbe una procedura uniforme in caso di infrazioni. Anche SH sostiene questa posizione secondo cui è necessario fissare sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti. Resta però ancora da chiarire quale sanzione sia da preferire: sanzione amministrativa, disposizione penale o decisione con comminatoria di pena.
FR propone di non collegare queste due disposizioni a sanzioni amministrative o penali, in quanto il finanziamento delle misure contenute nella legge non è interamente garantito dalle autorità pubbliche. Secondo FR, l’introduzione di sanzioni amministrative fino a 30 000 franchi creerà una disparità di trattamento inspiegabile tra i datori di lavoro del settore delle cure infermieristiche e tutti gli altri datori di lavoro soggetti alla LL e potrebbe dare l’impressione al cittadino o al destinatario del diritto che i tempi di lavoro e di riposo nel settore delle cure infermieristiche meritino di essere tutelati più di quanto non avvenga in altri settori. FR aggiunge che l’avamprogetto è lacunoso dal punto di vista del finanziamento delle autorità di controllo: se accolto, non è infatti pensabile che le autorità d’esecuzione cantonali controllino la corretta applicazione di una legge di questo tipo senza garanzia di finanziamento complementare.
JU non è contrario al principio della sanzione, ma ritiene che debba essere introdotto a livello di LL per tutti i settori. In caso contrario si verrebbe a creare un’evidente disparità di trattamento rispetto ai datori di lavoro soggetti alla LL. JU spiega che, per la procedura d’esecuzione vigente (prevista dagli artt. 50–52 LL), sarebbe auspicabile precisare in quale momento può essere pronunciata la decisione di sanzione amministrativa.
In presenza di un CCL, le commissioni cantonali competenti saranno responsabili delle sanzioni in caso di mancato rispetto del contratto. Per JU e VD si pone la questione se anche le autorità cantonali debbano sanzionare le infrazioni a titolo supplementare.
TI segnala inoltre la disparità di trattamento che ne deriva tra i datori di lavoro soggetti alla LCInf e quelli soggetti alla LL. Quest’ultima prevede meccanismi sanzionatori molto più blandi per gli stessi tipi di infrazione. In generale non è chiaro se l’autorità cantonale d’esecuzione sarà tenuta a intervenire con la pronuncia di queste sanzioni qualora il rapporto d’impiego è