Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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1.2.2 Opzione scelta

Estensione del diritto all’assegno per l’azienda

Attualmente l’assegno per l’azienda è versato soltanto a chi presta servizio e non a chi ha diritto agli altri congedi finanziati tramite le IPG. Durante il congedo di maternità, le lavoratrici indipendenti non hanno diritto a questo assegno, sebbene anch’esse si facciano carico delle spese cagionate dall’esercizio corrente. Per questo motivo è opportuno estendere il diritto all’assegno per l’azienda in caso di congedo di maternità alle donne che esercitano un’attività lucrativa indipendente.

Quando la mozione Maury Pasquier (19.4270) è stata depositata, oltre all’indennità per chi presta servizio, la LIPG prevedeva unicamente l’indennità di maternità. Da allora sono state introdotte l’indennità per l’altro genitore, l’indennità di assistenza e l’indennità di adozione. Il Consiglio federale ritiene che, per evitare nuove disparità di trattamento, l’assegno per l’azienda debba essere versato in caso di percezione di tutte le indennità di perdita di guadagno.

Soppressione del diritto all’assegno per i figli

Dall’entrata in vigore della legge federale del 24 marzo 200614 sugli assegni familiari (LAFam) il 1° gennaio 2009 e delle varie modifiche di ampliamento apportate, l’obiettivo che prevede un assegno per ogni figlio, a prescindere dalla situazione personale o professionale dei genitori, è quasi interamente raggiunto (principio «un figlio, un assegno»). Questo significa che una persona con figli che presta servizio riceve non soltanto gli assegni familiari ai sensi della LAFam, ma anche l’assegno per i figli ai sensi della LIPG. In fin dei conti, si tratta di due prestazioni con le stesse finalità. Il versamento di un assegno per i figli alle persone tenute a prestare servizio determina un sovraindennizzo e non è dunque più legittimo. Tra l’altro, il fatto che l’assegno per i figli sia concesso soltanto a chi presta servizio costituisce una disparità di trattamento all’interno dell’ordinamento delle IPG, perché la stessa prestazione non viene versata in caso di congedo di maternità, congedo per l’altro genitore, congedo di assistenza o congedo di adozione.

Estensione del diritto all’assegno per spese di custodia

Chi presta servizio ha diritto a un assegno per spese di custodia. Tuttavia, il rimborso delle spese di custodia non è previsto nel caso degli altri congedi finanziati tramite le IPG. Poiché l’assegno per spese di custodia viene mantenuto per chi presta servizio, è giustificato estenderlo anche agli altri beneficiari di IPG. Analogamente a quanto avviene per chi presta servizio, molto probabilmente il rimborso delle spese di custodia sarà marginale. Pertanto, non comporterà spese esorbitanti (cfr. n. 5.1.1), ma permetterà di indennizzare singoli casi in cui occorre trovare una soluzione per la custodia che genera spese supplementari.

14 RS 836.2