Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine
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Cpv. 2: in questo capoverso viene precisato che il termine quadro si applica soltanto al congedo di cui al capoverso 1.
Cpv. 3: questo capoverso viene completato con l’indicazione secondo cui il prolungamento del congedo in caso di degenza ospedaliera della madre va fruito in blocco.
Art. 329i, titolo marginale, cpv. 1, 1bis, 2, primo periodo, 2bise 3, primo periodo
7. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio o che è ricoverato in ospedale
Il titolo marginale viene completato, dato che in futuro l’articolo disciplinerà anche il congedo di assistenza a un figlio ricoverato in ospedale.
Cpv. 1: questo capoverso riprende il diritto vigente, precisando che si tratta dei gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG.
Cpv. 1bis: poiché la durata del diritto al congedo di assistenza è diversa a seconda che questo si fondi sulla degenza ospedaliera del figlio o sui gravi problemi di salute del figlio, questo capoverso disciplina specificamente i casi fondati su una degenza. Inoltre, le disposizioni relative al termine quadro e alle modalità di fruizione del congedo di assistenza per gravi problemi di salute del figlio non si applicheranno in caso di degenza ospedaliera.
Cpv. 2: poiché il termine quadro si applica soltanto al congedo di assistenza di cui al capoverso 1, il presente capoverso viene precisato di conseguenza.
Cpv. 2bis: i casi per i quali è previsto il congedo di assistenza di cui al capoverso 1bis comprendono anche quelli in cui i genitori non devono rimanere ogni giorno dal figlio in ospedale, ragion per cui il congedo potrà essere fruito in modo flessibile. I giorni di congedo andranno però comunque presi nel periodo della degenza ospedaliera e della convalescenza; i giorni non presi in questo arco di tempo non potranno essere recuperati.
Cpv. 3: questo capoverso stabilisce che ciascun genitore avrà diritto alla metà del congedo. Questo varrà sia per il congedo di cui al capoverso 1 che per quello di cui al capoverso 1bis. Rimarranno possibili accordi derogatori, come previsto nel diritto vigente.
Art. 336c cpv. 1 lett. cbis
Questa disposizione viene completata con il riferimento al prolungamento del congedo per l’altro genitore secondo l’articolo 329g capoverso 2, previsto in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre. La protezione dal licenziamento dovrà essere garantita anche in questo caso.