Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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Cpv. 2 e 3: il diritto all’assegno per spese di custodia e all’assegno per l’azienda si applicherà a tutti i congedi in corso alla data dell’entrata in vigore della presente modifica di legge. Questi assegni saranno tuttavia versati al più presto a partire da tale data ed esclusivamente per il periodo non ancora trascorso, ovvero per i giorni di congedo non ancora presi.

Cpv. 4: le disposizioni relative al prolungamento del versamento dell’indennità di maternità o dell’indennità per l’altro genitore in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre (art. 16c cpv. 3 e 16k cpv. 5 e 6) si applicheranno anche nei casi in cui il figlio è nato nei 98 giorni precedenti la data di entrata in vigore della presente modifica di legge. L’indennità sarà tuttavia versata al più presto a partire da tale data ed esclusivamente per il periodo di degenza non ancora trascorso.

Esempio: la madre deve restare in ospedale durante le due settimane successive alla nascita del figlio e vi si trova ancora al momento dell’entrata in vigore. Se la sua degenza dura almeno due settimane, ha diritto al prolungamento. In tal caso, la durata del versamento sarà prolungata del numero di giorni di degenza trascorsi dall’entrata in vigore della modifica di legge, ma al massimo di 56 giorni. Sarà determinante la data di nascita del figlio o quella del ricovero della madre.

La disposizione relativa all’indennità di assistenza (art. 16obis) si applicherà anche nel caso in cui il ricovero sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente modifica di legge. L’indennità sarà tuttavia versata al più presto a partire da tale data ed esclusivamente per il periodo non ancora trascorso.

4.2 Modifiche del Codice delle obbligazioni (CO)

Art. 329f cpv. 2

L’articolo 329f CO è modificato in modo da consentire il prolungamento del congedo di maternità nella misura del prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera della madre dopo la nascita del figlio secondo l’articolo 16c capoverso 3 AP-LIPG.

Art. 329g 5. Congedo per l’altro genitore

a. In generale

Cpv. 1: questo capoverso viene ripreso integralmente dal diritto vigente.

Cpv. 1bis: questo capoverso disciplina il prolungamento del congedo per l’altro genitore in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre dopo il parto. Di durata equivalente a quello della degenza ospedaliera della madre, ma al massimo di 12 settimane, il prolungamento sarà concesso a condizione che la madre resti in ospedale per almeno due settimane consecutive a contare dal giorno della nascita del figlio o nelle 14 settimane successive. Dato che il padre o la moglie della madre può fruire del congedo per l’altro genitore di cui al capoverso 1 nelle prime due settimane di degenza della madre, il diritto al prolungamento nascerà a partire dalla terza settimana di degenza.