Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 20 pagine
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1. Contesto
Dall’entrata in vigore della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), il 1°gennaio 1953, l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) ha registrato notevoli cambiamenti. Il presente progetto mira ad armonizzare le differenti prestazioni e ad adattarle all’evoluzione della società. Risponde inoltre a numerosi interventi parlamentari che sono stati trasmessi al Consiglio federale. Si tratta delle mozioni Maury Pasquier 19.4270 e Marti Min Li 19.4110 Assegni per l’azienda in caso di maternità per le lavoratrici indipendenti, della mozione Herzog Eva 22.4019 «IPG. Importi giornalieri massimi uguali per il servizio militare e la maternità», della mozione della CSSS-S 23.3015 «Considerare adeguatamente una degenza ospedaliera prolungata della madre subito dopo il parto nell’ambito del congedo e dell’indennità di maternità» e della mozione Müller 22.3608 «Indennità di assistenza. Garantire l’assistenza ai figli con gravi problemi di salute in ospedale e colmare una lacuna nell’esecuzione».
2. Contenuto del progetto
2.1 Armonizzazione delle prestazioni
Secondo il diritto vigente, determinate prestazioni, quali gli assegni per i figli, gli assegni per l’azienda e gli assegni per spese di custodia, che sono concesse in aggiunta alle indennità di base, sono versate soltanto alle persone prestanti servizio e non a chi fruisce dei congedi finanziati tramite le IPG. Nell’ottica della parità di trattamento, queste differenze non sono più giustificabili. Tutte queste prestazioni accessorie sono state analizzate nel quadro della presente revisione allo scopo di armonizzarle. In futuro, l’assegno per l’azienda destinato ai lavoratori indipendenti (art. 8 LIPG), di cui oggi beneficiano soltanto le persone prestanti servizio, sarà concesso anche a chi fruisce dei congedi finanziati tramite le IPG. Lo stesso varrà per l’assegno per spese di custodia (art. 7 LIPG). Per contro, l’assegno per i figli (art. 6 LIPG) sarà soppresso. All’epoca della sua introduzione, infatti, non esistevano ancora gli assegni familiari, che invece oggi svolgono la funzione allora attribuitagli.
2.2 Prolungamento del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre
Se immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive, il versamento dell’indennità di maternità è prolungato. Attualmente il diritto a un prolungamento nasce soltanto in caso di degenza del neonato, ma non della madre. Si prevede di eliminare questa differenza, in modo che il versamento dell’indennità di maternità possa essere prolungato in caso di degenza sia del neonato che della madre. Se la madre deve essere ricoverata per almeno due settimane e la degenza inizia entro due settimane dal parto, il diritto all’indennità è prolungato di una durata equivalente a quella della degenza ospedaliera, ma al massimo di 56 giorni. Il termine di due settimane si applicherà anche al neonato, affinché i due casi vengano trattati allo stesso modo.
Inoltre, se la madre è ricoverata per più di due settimane nelle 14 settimane successive alla nascita del figlio, e non solo nelle due settimane che seguono il parto, il congedo per l’altro genitore sarà prolungato della durata della degenza, ma al massimo fino al 97°giorno dopo il parto, ovvero con la concessione di 84 indennità giornaliere supplementari al massimo.
2.3 Indennità di assistenza in caso di degenza ospedaliera del figlio
L’indennità di assistenza continuerà a compensare la perdita di guadagno derivante da un congedo preso a causa di un grave problema di salute del figlio. Il presente progetto prevede però di estendere il diritto ai casi in cui il figlio deve essere ricoverato per almeno quattro giorni consecutivi e almeno uno dei genitori deve interrompere la sua attività lucrativa per assisterlo. In questi casi non sarà più necessario un cambiamento radicale dello stato di salute del figlio (art. 16o lett. a LIPG) né una prognosi sfavorevole (art. 16o lett. b LIPG). Il diritto al congedo non implicherà 98 indennità giornaliere, ma si limiterà alla durata della degenza ospedaliera e della relativa convalescenza. La durata della convalescenza dovrà