Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/12: Strategia di cooperazione internazionale 2025–2028 · 69 pagine
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Le unità responsabili della CI svizzera seguono attentamente la salute finanziaria e la gestione delle organizzazioni partner sostenute, e organizzano dialoghi periodici sulla valutazione e la gestione dei rischi. Questa prassi viene applicata anche al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), soprattutto in considerazione del fatto che la Svizzera è lo Stato ospite dell’organizzazione. Al momento tali discussioni vengono intensificate.
5.6 Procedura di concessione
Le competenze finanziarie e il controllo dell’impiego dei fondi nell’ambito della CI sono disciplinati dall’ordinanza del 12 dicembre 197773 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (OCSAU), dalla legge pace e diritti umani e da direttive specifiche degli uffici federali.
La DSC, la DPDU e la SECO hanno definito e applicano procedure e direttive trasparenti volte a orientare l’impiego dei fondi ai risultati. Nell’attuazione delle attività, queste unità conferiscono le commesse in conformità alla legislazione in materia di sussidi e secondo le disposizioni dell’Accordo del 15 aprile 199474 sugli appalti pubblici, della legge federale del 21 giugno 201975 sugli appalti pubblici e delle relative ordinanze76. Nell’acquisizione di beni e servizi, inclusi i lavori di costruzione, le tre unità mirano, entro i limiti previsti dalla legge e al di là degli aspetti economici, a promuovere il rispetto delle norme sociali e ambientali, e quindi a rafforzare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile secondo l’Agenda 2030, sia in Svizzera, sia nei Paesi in sviluppo.
5.7 Durata e struttura degli aiuti
La CI rappresenta un compito senza limitazioni temporali. I contributi sono invece stanziati con limiti di tempo e sono rinnovabili. Per ottenere gli effetti auspicati, in generale si rende tuttavia necessario un sostegno duraturo. In linea di principio, l’importo dei contributi non diminuisce.
73RS 974.01
74RU 1996 609