Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/12: Strategia di cooperazione internazionale 2025–2028 · 69 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Le basi giuridiche della CI, che si fonda sull’articolo 54 Cost., sono la legge federale del 19 marzo 197662 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali e la relativa ordinanza del 12 dicembre 197763, la legge federale del 4 ottobre 199164 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods e la legge federale del 19 dicembre 200365 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo. L’Assemblea federale può stanziare i crediti d’impegno ai sensi dell’articolo 167 Cost. e dell’articolo 9 capoverso 1 della legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali per i crediti «Aiuto umanitario», «Cooperazione allo sviluppo», «Cooperazione economica» e «Capitale per la Fondazione CICR», e dell’articolo 4 della legge pace e diritti umani per il credito d’impegno «Pace e sicurezza umana». Secondo questi articoli, i fondi in questione sono stanziati in forma di crediti d’impegno pluriennali.
La legge federale del 30 settembre 201666 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est ha effetto fino al 31 dicembre 2024. La prosecuzione oltre il 2024 dell’aiuto alla transizione rientrerà nel disciplinamento della legge cooperazione e aiuto umanitario, che è formulata in modo sufficientemente ampio per costituire la base giuridica dell’aiuto agli Stati dell’Europa dell’Est.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera. La CI rappresenta una misura autonoma del nostro Paese ed è coerente con il diritto commerciale internazionale, che mira in particolare a impedire la concessione di sussidi che provochino distorsioni di mercato a favore delle imprese svizzere. La Svizzera si è impegnata anche a fare in modo che gli aiuti alimentari non siano legati alla fornitura di prodotti agricoli o di altri beni o servizi svizzeri, conformemente al numero 23 lettera c della decisione ministeriale dell’OMC del 19 dicembre 201567 sulla concorrenza all’esportazione nel settore agricolo. La Svizzera tiene inoltre conto delle raccomandazioni dell’OCSE del 2023 «DAC Recommendation on Untying Official Development Assistance»68.
62 RS 974.0
63 RS 974.01
64 RS 979.1
65 RS 193.9
66 RS 974.1
67 RU 2019 587
68 www.oecd.org> DAC Recommendation on Untying ODA