Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 11 pagine
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Compendio
Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti in totale 56 pareri.
Approvazione di massima dell’avamprogetto proposto:
Approvazione
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDCF (27)
Partiti politici: Alleanza del Centro, PLR, PSS (3)
Organizzazioni e associazioni mantello nazionali: ABPS, Arbeitgeber Banken, ASA, ASB,
CCIG, CCT, CP, CSI, CVCI, FIDUCIARI|SUISSE, GEM, OREF, SAB, Städtische Steuerkonfe- renz, SwissHoldings, Travail.Suisse, UCS, USI, USS, veb.ch, Verband Schweizerischer Hol- ding- und Finanzgesellschaften (21)
Motivazione
- La presente modifica legislativa crea certezza del diritto e tiene conto della tendenza a svol-
gere il lavoro a domicilio all’estero.
- In caso di attribuzione del diritto d’imposizione in virtù di un trattato internazionale, la base
imponibile attinente ai giorni di lavoro a domicilio prestati all’estero verrebbe tassata in Sviz- zera.
FER e usam sono sostanzialmente contrari a un aumento degli oneri amministrativi a carico delle imprese, senza entrare concretamente nel merito dell’avamprogetto. Neppure Raiffeisen si pronuncia effettivamente sull’avamprogetto, rileva tuttavia la necessità di introdurre con altri Paesi confinanti, in particolare con l’Italia e l’Austria, disposizioni a carattere internazionale re- lative all’attività lucrativa esercitata a domicilio.
Reiezione della proposta concreta di creare una base imponibile nazionale:
Reiezione
Cantoni: FR, GE (2)
Partiti politici: PLR (1)
Organizzazioni e associazioni mantello nazionali: ABPS, ASA, economiesuisse, EX-
PERTsuisse, OREF, SwissHoldings (6)
Motivazione
- La norma proposta dovrebbe prevedere una limitazione ai casi concernenti il lavoro a domi-
cilio svolto da frontalieri.
- Per i Cantoni e le organizzazioni summenzionati l’ampio diritto d’imposizione della Svizzera
che il progetto propone per tutti i dipendenti di imprese svizzere, anche per quelli che lavo- rano in modo permanente all’estero è decisamente eccessivo (art. 5 cpv. 1 lett. abisAP-LIFD e art. 4 cpv. 2 lett. abisAP-LAID). La norma presenta una portata extraterritoriale troppo am- pia, dalla quale potrebbero sorgere un gran numero di doppie imposizioni involontarie e non evitabili.
- Si dovrebbe, invece, creare una competenza d’imposizione mirata che circoscriva il campo
di applicazione all’attuazione di convenzioni per evitare le doppie imposizioni.