Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 11 pagine

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SwissHoldings e ASA deplorano che la norma proposta non preveda una limitazione ai casi concernenti il lavoro a domicilio di frontalieri, poiché così è applicabile anche ai lavoratori sviz- zeri distaccati all’estero. Tassare il salario corrispondente non sarebbe oggettivamente accet- tabile, soprattutto nei distacchi di lunga durata (compresi i casi di trasferimento del domicilio all’estero). SwissHoldings ritiene pertanto necessario adeguare la norma in modo che i casi di distacco e le situazioni analoghe non comportino un’imposizione in Svizzera.

Secondo Arbeitgeber Banken, ASB e Verband schweizerischer Holding- und Finanzgesell- schaften il progetto non dovrebbe applicarsi a un distacco interno al gruppo. In questo modo per i lavoratori distaccati dalla Svizzera all’estero non sussisterebbe l’appartenenza econo- mica in Svizzera (ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. abisAP-LIFD) né l’assoggettamento all’imposta alla fonte in Svizzera da parte del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 91 AP-LIFD).

Anche EXPERTsuisse ritiene che l’avamprogetto estenda eccessivamente il diritto d’imposi- zione della Svizzera a situazioni in cui un lavoratore esercita la sua attività per un’impresa svizzera nello Stato di domicilio e indipendentemente dalla presenza fisica in Svizzera. Per le persone residenti in Paesi che non hanno stipulato una CDI con la Svizzera, l’estensione del diritto d’imposizione comporterà numerosi casi di doppia imposizione, una conseguenza rite- nuta inaccettabile dall’associazione mantello. EXPERTsuisse sottolinea inoltre che il tenore della legge proposto inciderebbe sul vigente articolo 17d LIFD, poiché finora la Svizzera non tassava il reddito da partecipazioni di collaboratore conseguito all’estero, indipendentemente dall’esistenza o meno di una CDI con un altro Stato.

Nella sua presa di posizione EXPERTsuisse ha formulato un approccio concreto di modifica dell’articolo 5 capoverso 1 lettera abisAP-DBG (l’aggiunta è sottolineata):

«Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera, sem- preché una convenzione intesa a evitare la doppia imposizione conceda alla Svizzera quale Stato della fonte un diritto d’imposizione per l’attività esercitata all’estero.»

Anche ABPS ha presentato una proposta concreta di miglioramento della formulazione dell’ar- ticolo 5 capoverso 1 lettera abisAP-LIFD (l’aggiunta è sottolineata):

«Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano almeno una parte della loro attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera; …»

Per l’articolo 91 capoverso 1 AP-LIFD, ABPS propone la formulazione seguente:

«I lavoratori domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 almeno per una parte del loro reddito da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Sviz- zera.»

La proposta di OREF si scosta leggermente da quella formulata da ABPS in relazione all’arti- colo 5 capoverso 1 lettera abisAP-LIFD (l’aggiunta è sottolineata):

«Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se la loro attività lucrativa indipendente per un da- tore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa è esercitata parzial- mente in Svizzera; …»