Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 11 pagine
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- In caso di attribuzione del diritto d’imposizione in virtù di un trattato internazionale, la base
imponibile attinente ai giorni di lavoro a domicilio prestati all’estero viene tassata in Sviz- zera.
4.2 Reiezione della proposta concreta di creare una base imponibile nazionale
Reiezione
Cantoni: FR, GE (2)
Partiti politici: PLR (1)
Organizzazioni e associazioni mantello nazionali: ABPS, ASA, economiesuisse, EX-
PERTsuisse, OREF, SwissHoldings (6)
Motivazione
- La norma proposta dovrebbe prevedere una limitazione ai casi concernenti il lavoro a domi-
cilio di frontalieri.
- I suddetti partecipanti alla consultazione ritengono eccessivo l’ampio diritto d’imposizione
della Svizzera che il progetto propone per tutti i dipendenti di imprese svizzere, anche per quelli che lavorano in modo permanente all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. abise 91 cpv. 1 AP-LIFD nonché art. 4 cpv. 3 lett. abise 35 cpv. 1 lett. a AP-LAID). Dalla norma potrebbero sor- gere un gran numero di doppie imposizioni involontarie che non possono essere evitate.
- Al fine di evitare ambiguità e problemi di delimitazione con altre disposizioni della legisla-
zione fiscale svizzera, si dovrebbe rinunciare anche al proposto adeguamento della compe- tenza d’imposizione dei lavoratori indipendenti.
4.3 Proposte di modifica di singole disposizioni dell’avamprogetto
Le argomentazioni relative alle seguenti disposizioni della LIFD si applicano per analogia an- che alle disposizioni di analogo contenuto della LAID.
4.3.1 Delimitazione della norma nazionale proposta in materia di imposizione
Motivazione
ABPS, FR, GE e SwissHoldings sottolineano la portata extraterritoriale della base imponibile nazionale proposta (art. 5 cpv. 1 lett. abise 91 cpv. 1 AP-LIFD nonché art. 4 cpv. 2 lett. abise 35 cpv. 1 lett. a AP-LAID), in quanto riguarderebbe anche i lavoratori che non esercitano alcuna attività lucrativa in Svizzera, che svolgono la loro attività per uno stabilimento d’impresa situato all’estero con sede o amministrazione effettiva in Svizzera. Ne potrebbero sorgere numerose doppie imposizioni internazionali, che in assenza di una CDI non potrebbero essere evitate a causa di norme interne concorrenti degli Stati coinvolti in materia di imposizione.
NW teme concretamente che le nuove regole portino a molte situazioni destinate a compro- mettere l’esistenza finanziaria dei lavoratori a seguito di una doppia imposizione, non da ul- timo a causa della lunga durata delle procedure. NW invita pertanto a esaminare come ridurre la doppia imposizione per i lavoratori in questi casi e come semplificare per gli stessi lavoratori le procedure per evitare una doppia imposizione contraria ai trattati.
Anche il PLR intravede nella regolamentazione proposta il rischio di doppie imposizioni inter- nazionali, in particolare laddove la Svizzera non ha concordato una CDI con uno Stato terzo. In questo contesto evoca il caso di un dipendente di un gruppo svizzero che risiede all’estero e lavora per una filiale estera del gruppo. Questo dipendente potrebbe potenzialmente essere assoggettato all’imposizione in Svizzera, mentre nel caso di un distacco di lunga durata do- vrebbe essere tassato nel Paese in cui esercita l’attività lucrativa.