Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 11 pagine

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Per l’articolo 91 capoverso 1 AP-LIFD, OREF propone una formulazione con la seguente ag- giunta (sottolineata):

«I lavoratori domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 almeno per una parte del loro reddito da attività dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera.»

Le stesse precisazioni valgono anche per le disposizioni della LAID (art. 4 cpv. 2 lett. abise 35 cpv. 1 lett. a AP-LAID).

Per contro, secondo ABPS e OREF le vigenti disposizioni relative al lavoro svolto nel traffico internazionale (art. 5 cpv. 1 lett. f e 91 cpv. 2 LIFD nonché art. 4 cpv. 2 lett. f e 35 cpv. 1 lett. h LAID) dovrebbero essere mantenute.

NW esorta a esaminare come una doppia imposizione internazionale possa essere ridotta nei casi in cui i lavoratori esercitano in uno Stato che ha stipulato una CDI un’attività lucrativa per un datore di lavoro svizzero e le retribuzioni ottenute siano tassate da entrambi gli Stati in virtù del loro diritto interno. NW invita inoltre a verificare come possano essere semplificate le pro- cedure per evitare una doppia imposizione contraria ai trattati internazionali attraverso accordi amichevoli.

4.3.2 Considerazione dell’attività lucrativa indipendente (art. 5 cpv. 1 lett. a AP-LIFD)

Motivazione

SwissHoldings suggerisce di abbandonare la proposta di adeguamento della competenza d’imposizione dei lavoratori indipendenti (art. 5 cpv. 1 lett. a AP-LIFD e art. 4 cpv. 2 lett. a AP-LAID), al fine di evitare ambiguità e problemi di delimitazione con altre disposizioni della legi- slazione fiscale svizzera. Anche EXPERTsuisse rileva che la delimitazione sia poco chiara e propone pertanto di precisare la sussidiarietà dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a AP-LIFD a fronte all’articolo 4 capoverso 1 LIFD nel testo della prima norma.

4.3.3 Unione delle lettere a e abis dell’articolo 5 capoverso 1 AP-LIFD

Motivazione

VD auspica una disposizione di legge più coerente, proponendo l’unione delle lettere a e abis:

«a. esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o per un datore di lavoro con sede, amministra- zione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera; [… ]»

4.3.4 Precisazione dell’eccezione all’assoggettamento all’imposta alla fonte per i ma-

rittimi a bordo di una nave

Motivazione

Secondo AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SH, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH e la CSI è im- portante che gli articoli 5 capoverso 1 lettera a e 91 capoverso 2 lettera a AP-LIFD facciano esplicitamente riferimento a marittimi a bordo di una nave.

4.3.5 Poca chiarezza in merito alla portata dell’obbligo di attestazione

EXPERTsuisse lamenta che l’avamprogetto disciplini soltanto il principio dell’obbligo di atte- stazione e che il rapporto esplicativo non contenga ulteriori spiegazioni in merito all’attuazione di tale obbligo. In particolare, per l’associazione mantello non è chiaro se e come debbano es- sere attestati i redditi dei contribuenti interessati.

4.3.6 Presentazione per via elettronica dell’attestazione

Motivazione

BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH e la CSI caldeg- giano l’inserimento nell’articolo 129 capoverso 1 lettera e AP-LIFD di una disposizione pote- stativa sulla presentazione per via elettronica dell’attestazione, sempreché il diritto cantonale preveda questa possibilità.