Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/16: Modifica dell’ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 40 pagine

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particolare per il riso: per quest’ultimo infatti è previsto un notevole aumento al fine di coprire il fabbisogno di chi è intollerante al glutine.

In caso di grave penuria, dopo la liberazione delle scorte obbligatorie decretata dalla Confederazione le imprese potrebbero utilizzare le scorte per le forniture ai clienti, sempre che le misure di gestione della Confederazione non dettino disposizioni di altro tipo.

5.4. Ripercussioni sulla società

La società avrebbe a disposizione maggiori scorte di derrate alimentari e alimenti per animali da utilizzare in caso di grave penuria.

5.5. Compatibilità con il diritto internazionale

Conformemente alla giurisprudenza dell’OMC, le imposizioni riscosse al confine che non sono né tasse doganali né tributi o altre tasse interne applicabili anche ai prodotti nazionali, sono dazi doganali ai sensi dell’articolo II:1(b) GATT. I contributi al fondo di garanzia (FG) riscossi al confine sono dunque tributi simili ai dazi e la somma dei contributi al fondo di garanzia e dei tributi doganali deve essere conforme al tetto massimo doganale concordato nel quadro dell’OMC e degli accordi di libero scambio. Nel caso di alcune linee tariffarie riguardanti il riso e il caffè, al momento i contributi al fondo di garanzia superano tetto massimo doganale definito conformemente agli impegni assunti nell’ambito dell’OMC, mentre per alcune linee tariffarie riguardanti i cereali, gli oli e i grassi commestibili, lo zucchero, il caffè e gli alimenti per animali, i contributi al fondo di garanzia superano il tetto massimo doganale definito da una serie di accordi di libero scambio della Svizzera (inclusi determinati prodotti rientranti nell’accordo di libero scambio e nell’accordo agricolo fra la Svizzera e l’Unione europea [RS 0.632.401; RS 0.916.026.81]). La questione è stata discussa in occasione dell’esame dell’OMC 2017 e la Svizzera ha lasciato intravedere la possibilità di prelevare i contributi per il fondo di garanzia in conformità con i suoi impegni internazionali. In occasione dell’esame 2022, diversi membri dell’OMC hanno nuovamente sollevato l’argomento.

Nei casi in cui la politica doganale o gli impegni commerciali non consentono di prelevare contributi per il fondo di garanzia sulle merci importate, si potrebbe vagliare l’eventualità di un’imposta sulla prima messa in circolazione, trattando allo stesso modo le merci interne e quelle importate. La LAP non ammette tuttavia la riscossione di contributi su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale. Di conseguenza, il diritto in vigore non consente di passare al sistema dell’imposta sulla prima messa in circolazione per il finanziamento delle scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali.

Nel contesto attuale la LAP, in combinato disposto con la politica agricola d’importazione in vigore, non lascia margine di manovra per un finanziamento delle scorte obbligatorie compatibile con gli obblighi assunti nei confronti dell’OMC tramite i contributi per i fondi di garanzia senza che la Confederazione copra direttamente, almeno in parte, i costi. Passare a un sistema di prelievo generale