Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/16: Modifica dell’ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 40 pagine

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La legislazione in vigore (art. 19 LAP) prevede che se l’imposizione doganale deve essere ridotta, ad esempio in caso di raggiungimento del tetto massimo doganale fissato a livello internazionale, vadano in primo luogo ridotte le aliquote dei dazi doganali e soltanto in secondo luogo l’importo dei contributi al fondo di garanzia. Ciò significa che i contributi al fondo di garanzia per i cereali (cereali panificabili e alimenti per animali), lo zucchero e gli oli e i grassi commestibili sono persi per la Confederazione sotto forma di entrate doganali. Ne consegue che i costi per le scorte obbligatorie devono essere indirettamente sostenuti dalla Confederazione.

A seconda dell’andamento dei prezzi sui mercati internazionali, è possibile che in futuro i contributi al fondo di garanzia non bastino più per finanziare le scorte obbligatorie. Tuttavia, per riorientare il finanziamento nel caso delle derrate alimentari e degli alimenti per animali non si ha grande margine di manovra. Fra le alternative troviamo il finanziamento delle scorte obbligatorie per il tramite del budget federale oppure applicando un’imposta sulla prima immissione in commercio. Quest’ultima opzione è però subito da escludere: la LAP non permette difatti la riscossione di contributi per alimentare il fondo di garanzia su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale (art. 16 cpv. 5 e art. 21 cpv. 1 LAP).

Questa situazione porterà, per determinati prodotti, a un finanziamento insufficiente – o addirittura nullo – delle scorte obbligatorie tramite i contributi al fondo di garanzia riscossi in dogana. In tal caso, la Confederazione assume i costi non coperti per la costituzione di scorte obbligatorie (art. 21 cpv. 2 LAP). Affinché le scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali possano essere garantite anche in futuro dall’economia, il Consiglio federale prevede di modificare la LAP abrogando il divieto di riscuotere contributi su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale.

Si può tuttavia presupporre che, prima di assumere direttamente i costi di stoccaggio, la Confederazione esiga da parte di Réservesuisse una rivalorizzazione delle scorte obbligatorie, ad oggi ampiamente ammortizzate. In questo modo aumenterebbe il prezzo di base della merce stoccata e le imprese proprietarie delle scorte dovrebbero versare al fondo di garanzia la differenza fra il vecchio e il nuovo prezzo di base. Ne risulterebbero maggiori costi di capitale per la merce sottoposta all’obbligo di scorte obbligatorie.

4.3.5. Stima dei costi a seguito della modifica delle scorte obbligatorie

I depositari delle scorte obbligatorie vengono indennizzati per la costituzione di scorte. Il fondo di garanzia versa loro periodicamente indennità per le spese di deposito e i costi di capitale e li assicura contro le fluttuazioni di prezzo della merce stoccata. Come precedentemente illustrato, le indennità versate da Réservesuisse vanno indirettamente a incidere sul budget della Confederazione, dato che nel settore delle scorte obbligatorie di cereali e alimenti per animali, oli e grassi commestibili nonché zucchero le entrate doganali, e dunque le entrate federali, sono ridotte dell’importo dei contributi obbligatori ai fondi di garanzia di Réservesuisse. I costi per i singoli elementi dell’adeguamento delle scorte obbligatorie sono illustrati nella Figura 10. La stima dei costi non tiene conto di un eventuale rincaro.