Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche
tonali sono sostenute). Per la celerità dell’attuazione della legge sono decisivi un’adozione rapida delle disposizioni a livello di ordinanza e un chiarimento altrettanto rapido della situazione legale iniziale. I Cantoni chiedono anche processi il più snelli possibile per contenere l’onere amministrativo.
CDS e con essa CDPE nonché AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SZ, TG, TI, UR, VD e ZG osservano che il successo e l’efficacia dell’offensiva sul fronte della formazione presuppongono tra l’altro un’elaborazione il più possibile semplice e pragmatica delle domande da parte della Confederazione. Per questo motivo, auspicano che nella definizione delle relative procedure quest’ultima tenga conto sin dall’inizio delle esigenze dei Cantoni e metta a loro disposizione per tempo i moduli di domanda e le eventuali guide.
3.1 Osservazioni generali sull’ordinanza sulla promozione della formazione in cure infermieristiche
I partecipanti alla consultazione accolgono in larga maggioranza con favore l’offensiva sul fronte della formazione e i loro pareri riguardano questioni come la definizione concreta del processo di ottenimento e suddivisione dei fondi federali.
Secondo CDS e con essa CDPE nonché AG, AI, BE, BL, FR, GL, GR, NE, OW, SG, SZ, UR, VD, VS, ZG e ZH, i Cantoni sono consapevoli di svolgere un ruolo fondamentale nell’attuazione dell’offensiva citata e che solo con uno sforzo finanziario congiunto loro e della Confederazione si potranno raggiungere gli obiettivi della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche. Per questo motivo, escludono categoricamente di ridurre i contributi finanziari che già erogano per la formazione in cure infermieristiche. Sono quindi stupiti della richiesta rivolta loro dal Consiglio federale di esporre nel quadro della consultazione come intendono impiegare i contributi federali per sostenere l’offensiva sul fronte della formazione. Ritengono che questo modo di procedere sia inusuale per una consultazione. Secondo CDS, CDPE nonché AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, NE, OW, SG, SZ, UR, VD, VS, ZG e ZH, è inoltre sconcertante che la Confederazione accusi i Cantoni di non prendere sul serio tale offensiva e minacci di valutare «ulteriori norme per rafforzare l’effetto promotore», qualora con i contributi federali i Cantoni non dovessero adottare ulteriori misure.
CDS e con essa CDPE nonché AG, AI, BE, BL, FR, GL, GR, NE, OW, SG, SZ, UR, VD, VS, ZG e ZH puntualizzano che, per iscrivere a bilancio i loro mezzi finanziari, i Cantoni dipendono dalla massima prevedibilità possibile dei contributi federali. A questo proposito, accolgono molto positivamente il calcolo dell’importo massimo spettante a ciascun Cantone per l’intero periodo di sussidio previsto dall’articolo 10 dell’ordinanza sulla promozione della formazione in cure infermieristiche per aumentare il numero di diplomati nelle scuole specializzate superiori (SSS). Ritengono tuttavia incomprensibile il diverso trattamento per quanto riguarda il calcolo dei contributi e la procedura di domanda che la stessa legge riserva agli ambiti di promozione formazione pratica e contributi di formazione da un lato e contributi per aumentare il numero di diplomati SSS dall’altro. I Cantoni auspicano che la Confederazione uniformi le procedure e calcoli l’importo massimo spettante a ciascun Cantone nel quadro della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e glielo comunichi in tempo utile.
Diversi Cantoni sottolineano l’importanza di un certo coordinamento intercantonale per evitare di farsi eccessiva concorrenza e di sottrarsi l’un l’altro persone in formazione.
AR fa notare che, per i Cantoni piccoli, la presentazione di domande di contributi federali è legata a risorse umane proporzionalmente elevate e di conseguenza comporta oneri aggiuntivi a loro carico non adeguatamente indennizzati dalla Confederazione.
GE deplora che la Confederazione non tenga conto degli sforzi compiuti finora dal Cantone per aumentare il numero di infermieri. A suo parere, sarebbe stato auspicabile che le misure cantonali attuate già prima dell’entrata in vigore della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche beneficiassero almeno in parte del sostegno federale.
Inoltre, chiede che il capitolo 3 (contributi federali ai Cantoni per aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche nelle scuole specializzate superiori) dell’ordinanza sulla pro-