Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

3.2 Osservazioni generali sulla modifica dell’ordinanza sulla formazione professio-

nale (OFPr)

La modifica dell’OFPr ha riscosso ampi consensi tra i partecipanti alla consultazione, solo AI e IMAD hanno respinto la proposta di modifica. In particolare, è stata accolta favorevolmente la delega alla Croce Rossa Svizzera delle procedure per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore in materia di formazione professionale nelle professioni sanitarie.

3.3 Osservazioni generali sulla modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Le modifiche dell’OAMal e dell’OPre proposte sono state perlopiù criticate dai partecipanti alla consultazione, inclusi i Cantoni e i partiti che si sono espressi al riguardo.

CDS (e con essa AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SZ, VS, ZG e ZH) approva in linea di principio gli adeguamenti proposti, ma chiede diverse precisazioni e integrazioni. Da un lato, occorre chiarire che, in futuro, l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) potrà essere rilasciata agli infermieri e alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio solo in virtù dell’articolo 35 capoverso 2 lettera dbisLAMal (e non più come sinora in virtù dell’art. 35 cpv. 2 lett. e LAMal).

Dall’altro, è assolutamente necessario inserire nell’OAMal una disposizione transitoria che chiarisca i diritti acquisiti dagli infermieri e dalle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio in possesso di un’autorizzazione rilasciata in virtù dell’articolo 35 capoverso 2 lettera e LAMal e ne definisca chiaramente la portata.

Per GE, le restrizioni previste dall’ordinanza contrarie alla delega di atti vanno eliminate. Le disposizioni proposte secondo cui solo gli infermieri possono fornire prestazioni senza prescrizione o mandato medico contrasta con il principio della delega sviluppato dal Cantone. GE ritiene inoltre che si debbano stralciare le disposizioni relative al diritto degli infermieri di prescrivere, sfavorevoli alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Il legame tra un’autorizzazione a esercitare rilasciata a un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio (durante la fase transitoria e dopo l’entrata in vigore della legge) e gli obblighi di formazione è poco chiaro e va precisato. In particolare, si deve chiarire il futuro margine di manovra cantonale in materia di rilascio di autorizzazioni a esercitare a organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio che non desiderano fare formazione. GE chiede se i Cantoni avranno il diritto di rifiutare l’autorizzazione a esercitare, e quindi di non conferire un mandato di prestazioni, a un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio che intende formare studenti.

TG auspica una sostanziale rielaborazione delle disposizioni dell’OAMal e dell’OPre e richiama l’attenzione sul rischio di un aumento dei costi dato che, perlomeno fino all’emissione della prescrizione medica, le prestazioni di cura dovranno essere fornite da infermieri più qualificati di quanto previsto dai contratti amministrativi stipulati con gli assicuratori-malattie. Occorre assolutamente evitare la frustrazione che ciò creerà tra gli infermieri interessati.

TI riconosce la necessità di chiarire qualche aspetto riguardo agli adeguamenti dell’OAMal. In particolare, chiede una disposizione transitoria che chiarisca i diritti acquisiti e definisca la loro estensione per gli infermieri e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio autorizzati attualmente a esercitare a carico della LAMal e quindi ammessi non come fornitori di prestazioni autonomi, ma come persone o organizzazioni dispensanti cure previa prescrizione medica. Auspica inoltre che, in relazione all’articolo 51 capoverso 1 lettera abisLAMal, vengano precisati i requisiti del mandato di prestazioni cantonale secondo l’articolo 36a capoverso 3 LAMal.

I Cantoni hanno già oggi la possibilità di limitare il numero massimo di medici in virtù dell’articolo 55a LAMal, ma l’attuazione di questa norma è complessa e impegnativa. Ora l’articolo 55b LAMal conferisce loro, a determinate condizioni, un’analoga possibilità di sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni a fatturare direttamente a carico dell’AOMS per gli infermieri e le organizzazioni che impiegano infermieri. Secondo TI, è indispensabile che