Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

CDS e con essa AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, UR, ZG e ZH chiedono che l’articolo sia adeguato secondo le loro proposte concernenti l’articolo 8a cpv. 1bis(v. punto 4.4.2.12). Principalmente si chiede che per la valutazione dei bisogni l’infermiere veda di persona il paziente.

VD propone una nuova formulazione: «[…] Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al Il medico che ha emesso la prescrizione o il mandato è direttamente informato dall’infermiere o il risultato è inserito nella cartella informatizzata del paziente (CIP). Il medico informa il personale infermieristico degli aspetti fondamentali per la presa in carico del paziente figuranti nella cartella medica ». Il Cantone avanza questa proposta che include la CIP perché ritiene che occorra innanzitutto promuovere gli strumenti che sostengono la collaborazione interprofessionale e l’efficienza del sistema sanitario. Inoltre, nell’ottica di una reale collaborazione tra professionisti, il concetto di «trasmissione dei risultati» andrebbe esteso a una reale «informazione al medico sui risultati» di cui andrebbe prevista la reciprocità, in particolare l’obbligo per il medico di informare l’infermiere sugli aspetti fondamentali per la presa in carico del paziente figuranti nella cartella medica. Ciò è indispensabile per la sicurezza dell’assistenza fornita dall’infermiere, ma anche per l’attuazione di una reale interprofessionalità.

4.4.2.12 Articolo 8a capoverso 1bis

CDS e con essa AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, VD, ZG e ZH chiedono di apportare la modifica seguente: «I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a, b e c che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere che adempie le condizioni di cui all’articolo 49 lettera b OAMal di cui all’articolo 49 OAMal sono valutati da quest’ultimo in presenza e in collaborazione con il paziente o e, se del caso, i suoi familiari di cui all’articolo 49 OAMal sono valutati da quest’ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari». Ritengono opportuno garantire che l’infermiere veda il paziente di persona. Questo consente di evitare che dei familiari (curanti) riempiano il formulario di valutazione dei bisogni e lo consegnino all’infermiere per la valutazione. I familiari devono inoltre essere implicati unicamente se il paziente che ha raggiunto la maggiore età ed è capace di discernimento lo desidera. In seno alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, le prestazioni senza prescrizione medica devono poter essere fornite non soltanto da un infermiere che adempie le condizioni di cui all’articolo 49 lettera b OAMal bensì, sulla base della valutazione dei bisogni e sotto la vigilanza e responsabilità di quest’ultimo, anche da persone con le qualifiche necessarie secondo i contratti amministrativi con gli assicuratorimalattie.

UR chiede di apportare la modifica seguente: «I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere che adempie le condizioni di cui all’articolo 49 lettera b OAMal di cui all’articolo 49 OAMal sono valutati da quest’ultimo in presenza e in collaborazione con il paziente o e, se del caso, i suoi familiari di cui all’articolo 49 OAMal sono valutati da quest’ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari».

CDS e con essa AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, UR, ZG e ZH chiedono inoltre di procedere allo stralcio seguente: «Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata soltanto in collaborazione con il medico curante e l’infermiere che ha effettuato la prima». Questi partecipanti alla consultazione sono in disaccordo con il fatto che una valutazione dei bisogni susseguente debba essere eseguita in collaborazione con l’infermiere che ha svolto la prima valutazione dei bisogni perché, in molti casi, l’infermiere non avrà più la stessa funzione nella stessa organizzazione. Inoltre è possibile che il paziente abbia cambiato volutamente l’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio o l’infermiere e non desideri che continui la collaborazione.

Sulla base delle stesse riflessioni, VD propone la modifica seguente: «Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata soltanto in collaborazione con il medico curante e l’infermiere che ha effettuato la prima e, nel limite del possibile, con l’infermiere che ha effettuato la prima».