Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/25: Diritto di ricorso delle associazioni. Evitare una sfida tra Davide e Golia · 10 pagine

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LPN

Rapporto

1 Situazione iniziale

Il 14 marzo 2019 il consigliere nazionale Philipp Bregy ha presentato l’iniziativa parlamentare 19.409 «Diritto di ricorso delle associazioni. Evitare una sfida tra Davide e Golia». L’iniziativa chiede che la legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sia modificata in modo da limitare il diritto di ricorso delle organizzazioni secondo l’articolo 12 LPN qualora si tratti di singoli progetti di minore importanza all’interno della zona edificabile.

Nell’ambito della procedura d’esame preliminare delle iniziative parlamentari (art. 109 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento), il 10 agosto 2020 la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha deciso, con 13 voti contro 10 e 1 astensione, di dare seguito all’iniziativa. Il 16 ottobre 2020, con 8 voti contro 4, la Commissione omologa del Consiglio degli Stati si è allineata alla decisione della CAPTE-N. In seguito la CAPTE-N ha elaborato un progetto preliminare, lo ha approvato il 28 marzo 2023 con 13 voti contro 9 e 1 astensione e lo ha posto in consultazione.

2 Necessità di agire e obiettivi

Il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente è stato introdotto nel 1967. Dapprima è stato sancito nella LPN, nel 1983 anche nella legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb). Le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere4 possono presentare ricorso contro determinati progetti dei Cantoni o della Confederazione per violazione di disposizioni della legislazione federale in materia di protezione dell’ambiente. In questo modo possono far valutare dal giudice se un progetto è conforme alla legge. Un’iniziativa popolare contro tale diritto di ricorso delle associazioni è stata respinta il 30 novembre 2008 dal 66 per cento dei votanti.

Nell’ambito della LPAmb il diritto di ricorso è limitato a progetti per i quali è richiesto un esame dell’impatto sull’ambiente (art. 55 segg. LPAmb). In tal modo si garantisce che i progetti contro i quali le associazioni sono legittimate a ricorrere siano quelli di una certa grandezza.

Nell’ambito della LPN le associazioni sono legittimate a ricorrere contro decisioni adottate in adempimento di compiti della Confederazione e con un legame con la

1RS 451

2 RS 171.10

3 RS 814.01

4 Un’organizzazione di protezione dell’ambiente è legittimata a ricorrere secondo l’articolo

55 LPAmb o secondo l’articolo 12 LPN se si occupa a livello nazionale da almeno dieci anni di protezione dell’ambiente o di protezione della natura, del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini. L’organizzazione deve perseguire scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. Spetta al Consiglio federale designare tali organizzazioni.