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Consultazione 2023/25: Diritto di ricorso delle associazioni. Evitare una sfida tra Davide e Golia · 10 pagine

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LPN

paesaggio sia l’attuazione della legislazione in materia ambientale e non deve quindi essere limitato.

Una seconda minoranza propone che le associazioni siano legittimate a ricorrere soltanto contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 250 m2 (al posto di 400 m2). Chiede inoltre che sia mantenuto senza limitazioni il diritto di ricorso anche contro decisioni concernenti edifici abitativi situati all’interno di zone edificabili che sembrano idonee per un dezonamento (art. 12 cpv. 1bislett. c LPN). Una terza minoranza propone che le associazioni restino legittimate a ricorrere senza alcuna limitazione contro decisioni concernenti edifici abitativi assoggettati alla LASec (art. 12 cpv. 1bislett. d LPN).

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Art. 12 cpv. 1bis e art. 25e LPN

Art. 12 cpv. 1bis, frase introduttiva

L’articolo 12 capoverso 1bis(frase introduttiva) stabilisce che non è più riconosciuto il diritto di ricorrere secondo l’articolo 12 LPN nel caso di edifici abitativi situati all’interno della zona edificabile con una superficie di piano inferiore a 400 m2.

Le organizzazioni restano tuttavia legittimate a ricorrere nei casi qui di seguito illustrati.

Art. 12 cpv. 1bislett. a

Per progetti con ripercussioni su insediamenti, luoghi storici o monumenti culturali importanti, il diritto di ricorso deve essere preservato. Per quanto riguarda la deroga per gli insediamenti importanti, entrano soprattutto in linea di conto gli insediamenti d’importanza nazionale, che figurano nell’inventario federale degli insediamenti

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svizzeri da proteggere (ISOS, cfr. ordinanza del 13 novembre 2019 riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere; OISOS). È indicato limitare questa deroga alle componenti dell’insediamento cui è stato attribuito l’obiettivo di conservazione A, ovvero quello più elevato8. A livello di Cantoni e Comuni gli insediamenti importanti sono spesso protetti in quanto considerati zone protette cantonali e comunali secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera c della legge federale del 22 giugno 20199 sulla pianificazione del territorio (LPT). I Cantoni e i

7 RS 451.12

8 Cfr. le Direttive del 1° gennaio 2020 concernenti l’ISOS (Dir. ISOS). L’ISOS è in corso di revisione. Attualmente sono in vigore sia gli insediamenti rilevati secondo il metodo di inventariazione iniziale, sia quelli secondo il metodo utilizzato dal 1° gennaio 2017. Il nuovo metodo poggia sugli stessi principi e regole di base del metodo originale ma presenta alcune differenze minori nella sistematica e nella terminologia (cfr. la tabella con le spiegazioni sulle differenze nell’allegato alle Dir. ISOS). Il diritto di ricorso deve essere preservato senza limitazioni nel caso di componenti dell’insediamento con obiettivo di conservazione A secondo il nuovo metodo e con obiettivo di conservazione A e a secondo il metodo originario.

9 RS 700