Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/25: Diritto di ricorso delle associazioni. Evitare una sfida tra Davide e Golia · 10 pagine

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LPN

protezione della natura e del paesaggio. I Cantoni adempiono compiti della Confederazione in particolare quando rilasciano autorizzazioni secondo il diritto federale in materia ambientale (p. es. un’autorizzazione di dissodamento secondo la legge forestale [LFo]). Si ritiene tuttavia che i Cantoni adempiano un compito della Confederazione anche quando, nell’ambito di decisioni, applicano diritto federale per il quale la Confederazione dispone di una competenza globale e la cui attuazione ha ricadute sull’ambiente (p. es. disposizioni concernenti la legge del 20 marzo 20155 sulle abitazioni secondarie, [LASec]).

Di conseguenza, secondo l’articolo 12 LPN, le organizzazioni di protezione dell’ambiente possono, in determinate circostanze, ricorrere anche contro progetti di costruzione di dimensioni minori. Ne consegue che i cittadini devono mettere in conto possibili ricorsi da parte di organizzazioni di protezione dell’ambiente anche nel caso di progetti di costruzione come edifici abitativi di piccole o medie dimensioni. La facoltà delle organizzazioni di protezione dell’ambiente di presentare ricorso contro una casa unifamiliare provoca dunque uno squilibrio cui si dovrebbe porre rimedio. In futuro, le organizzazioni di protezione dell’ambiente non dovrebbero più essere legittimate a presentare ricorso contro tali progetti, ad eccezione di quelli in aree particolarmente sensibili.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Il progetto prevede all’articolo 12 capoverso 1bisLPN che il diritto di ricorrere secondo l’articolo 12 e seguenti LPN contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano6 inferiore a 400 m2 all’interno di zone edificabili non sia più riconosciuto. Le organizzazioni restano tuttavia legittimate a ricorrere nel caso di progetti previsti in zone particolarmente sensibili. Concretamente si tratta di progetti all’interno di centri abitati protetti, nelle immediate vicinanze di luoghi storici o monumenti culturali, come pure di progetti all’interno di biotopi d’importanza nazionale, regionale o locale o all’interno di spazi riservati alle acque. Nel caso di progetti pianificati al di fuori della zona edificabile, le organizzazioni dovrebbero essere in generale legittimate a ricorrere senza limitazioni.

3.2 Proposte di minoranza

Una minoranza propone di non entrare in materia, ritenendo che il disciplinamento prospettato sia contrario alla protezione della natura e del paesaggio. Il diritto di ricorso delle associazioni rafforza sia la protezione degli insediamenti e del

5 RS 702

6 La superficie di piano è calcolata secondo la norma SIA 416:2003 (SN 504 416). Questo standard utilizzato a livello nazionale, chiaramente definito e facile da calcolare, è preferibile alla superficie lorda, che è definita nei Cantoni in modi diversi. La superficie di piano comprende la superficie dei piani accessibili chiusi su tutti i lati, comprese le aree di costruzione. Le superfici esterne, come balconi o terrazze, non sono incluse nel calcolo.