Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/3: Revisione parziale dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 19 pagine

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4.2 Articolo 1a

VD propone di rendere l’articolo più esplicito. Al momento non è chiaro che le lettere a e b siano da intendersi in modo cumulativo. Inoltre, nel contesto generale i capoversi 2 e 3 sono fuorvianti.

Dovrebbe essere precisato più esplicitamente che in questi due articoli sono disciplinate le eccezioni.

4.2.1 Capoverso 1

Secondo gli ospedali universitari di Zurigo e Basilea si dovrebbe menzionare che le lettere a – c si applicano cumulativamente.

4.2.1.1 Lettera a

AR propone di confrontare i titoli elencati con quelli dell’articolo 8 lettera a dell’ordinanza sul

riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan)5. Oltre ai diplomi elencati nell’articolo 1a

capoverso 1 lettera a, l’articolo 8 lettera a ORPSan indica come riconosciuto dalla CRS anche il diploma di «infermiere/a della scuola di infermeria di Sarnen, Sarner Schwestern, con la formazione complementare in cure ambulatoriali».

La HES SO vorrebbe includere nell’ordinanza la formazione di Technicien en Radiologie Médicale (TRM), offerta solo alla HES SO.

Secondo l’USZ, incl. Swiss Nurse Leaders, l’ospedale universitario di Basilea e VD, per evitare equivoci si dovrebbe indicare chiaramente che si tratta di diplomi secondo il diritto anteriore.

Suggeriscono di aggiungere alla lettera a: «uno dei seguenti diplomi secondo il diritto anteriore riconosciuti dalla CRS». Questa aggiunta è sostenuta da NE, SUP Svizzera, swissuniversities,

compresa BFH, e FKG-CSS.

Secondo VFP APSI e il gruppo Cure Oncologiche Svizzera, l’espressione «diploma di infermiere riconosciuto dalla CRS» è formulata in modo troppo vago, soprattutto perché anche il diploma SUP è riconosciuto dalla CRS. Tuttavia, secondo il rapporto esplicativo, quest’ultimo è escluso dalla

regolamentazione.

4.2.1.2 Lettera b

VD e VFP APSI compresa l’organizzazione Cure Oncologiche Svizzera chiedono di garantire che anche le formazioni continue a livello di scuola universitaria (CAS, DAS, MAS) siano considerate formazioni complementari. Secondo VD è inoltre essenziale accertarsi, nei singoli casi, che le

competenze scientifiche acquisite dopo un corso post-diploma SSS siano equivalenti a quelle derivanti da una formazione di tipo universitario o SUP.

ASI, comprese le sezioni BE e NE, SIGA-FSIA, FSAS, Spitex Svizzera, SGB / USS, Soins d’urgence Suisse, EVS / ASE, SVDE ASDD nonché ASCFS, C-SSS accolgono con favore i nuovi numeri 4 – 7, ma chiedono un adeguamento per il numero 7.

Per SZ la scelta delle formazioni complementari è equilibrata.

OdaSanté, VD, USZ incl. Swiss Nurse Leaders, l’ospedale universitario di Basilea, ASCFS, C-SSS, SGI-SSMI-SSM, H+, ASI comprese le sezioni BE e NE, SIGA-FSIA, FSAS, Spitex Svizzera, SGB / USS, Soins d’urgence Suisse, EVS / ASE e SVDE ASDD desiderano garantire che anche gli attestati di capacità di infermiere/a diplomato/a specializzato/a in anestesia / in cure intense o in cure urgenti elencati al punto 7.1 del programma quadro d’insegnamento per gli studi post-diploma delle scuole

5 Ordinanza concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l’equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan, OrPSan, RS 811.214