Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/3: Revisione parziale dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 19 pagine

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specializzate superiori in cure anestesia, cure intense e cure urgenti siano considerati validi per

l’ottenimento del titolo SUP. I titolari di queste qualifiche sono infatti autorizzati ad avvalersi del relativo titolo protetto di «Esperto/a in cure anestesia / in cure intense / in cure urgenti (dipl. SPD SSS)».

Questi titoli corrispondono a loro volta ai diplomi menzionati al punto 4. Per queste formazioni continue secondo il diritto anteriore la conversione in ore di formazione continua è possibile solo in misura limitata. I regolamenti e i programmi relativi a questi diplomi spesso specificano solo un numero

minimo di lezioni di teoria (da 60 minuti). Tuttavia, queste ore di teoria non permettono di trarre

conclusioni sul numero effettivo di ore di formazione continua, in primo luogo perché il numero delle ore di teoria è aumentato nel corso degli anni senza che i regolamenti o i programmi fossero adattati; in secondo luogo, nei documenti secondo il diritto anteriore menzionati non sono indicati né lo studio individuale, né la pratica professionale guidata, né la convalida delle competenze finali attraverso un esame o un lavoro scritto finale. Ad esempio, il regolamento dell’ASI per «Infermiere/a diplomato/a specializzato/A in anestesia», menzionato al punto 7.1.1 del programma quadro d’insegnamento per gli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori, richiedeva solo un minimo vincolante di 150 ore (da 60 minuti) per la parte teorica e pratica. A seconda di quanti minuti si compone una lezione (45 o 50), la formazione continua in questione non soddisfa la condizione formulata nell’articolo 1a

capoverso 1 lettera b numero 7, che prevede un totale di almeno 200 lezioni.

Numero 4: VD, USZ compresa l’organizzazione Swiss Nurse Leaders, e l’ospedale universitario di Basilea suggeriscono di togliere il settore di studio della medicina, dal momento che non ci sono offerte nelle SSS.

Numero 6: VFP APSI chiede di menzionare non solo l’esame, ma anche i corsi di preparazione.

Numero 7: VS, NE e VD suggeriscono di limitare il punto 7 alle formazioni continue certificanti e alle formazioni continue di istituti di formazione di livello terziario A e B. VFP APSI aggiunge che le

formazioni continue non formali non sono definite in modo sufficientemente chiaro e dovrebbero essere tolte o precisate, in quanto coperte dall’articolo 1a capoverso 3.

ASI comprese le sezioni BE e NE, SIGA-FSIA, FSAS, Spitex Svizzera, SGB / USS, Soins d’urgence Suisse, EVS / ASE e SVDE ASDD propongono di sostituire «200 lezioni» con «150 ore di studio». In alternativa, si dovrebbe precisare nel rapporto esplicativo o nell’ordinanza che una lezione corrisponde a 45 minuti.

4.2.2 Capoverso 2

SG suggerisce di valutare se, dato l’ampliamento dell’elenco delle formazioni complementari di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera b con l’aggiunta dei numeri 4-7, non si debba adeguare anche il riferimento all’articolo 1a capoverso 2 in modo da includere tali numeri; la nuova versione sarebbe:

«Chi non può comprovare una formazione o un diploma di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1–7...».

4.2.3 Capoverso 3

SZ considera positiva la possibilità, secondo l’articolo 1a capoverso 3, di ottenere l’ORT senza una formazione o un diploma di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera b, perché in questo modo si evita una regolamentazione rigida.

VS, NE e GE propongono di scrivere «400 lezioni e 20 punti di credito» invece di «400 lezioni oppure 20 punti di credito» per garantire le competenze corrispondenti. VD chiede di cancellare del tutto le lezioni e di mantenere solo i 20 punti di credito.

VD ritiene che nel contesto di un’apertura generale non sia opportuno limitare il numero di corsi.

Inoltre, ASI comprese le sezioni BE e NE, SIGA-FSIA, FSAS, Spitex Svizzera, SGB USS, Soins

d’urgence Suisse, EVS / ASE, SVDE ASDD nonché ASCFS, C-SSS, SGI-SSMI-SSMI avanzano la proposta di eliminare l’espressione «al massimo due» e di aggiungere facoltativamente quanto segue: «I corsi postdiploma a livello di scuola universitaria o le formazioni continue equivalenti devono

comprendere almeno 5 crediti ECTS, incluso il certificato di fine modulo, o almeno 100 lezioni». I