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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine

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Importazione, transito ed esportazione animali da compagnia O «%ASFF_YYYY_ID»

3 L’USAV può, mediante l’autorizzazione, limitare il numero di cani, gatti o furetti che possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno.

4 L’autorizzazione va portata con sé al momento dell’entrata nel territorio d’importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.

Art. 7 Numero massimo per l’importazione da Stati membri dell’UE,

Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia

1 Per l’importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall’Irlanda del Nord, dall’Islanda e dalla Norvegia, il numero massimo fissato nell’articolo 6a capoversi 1 e 2 e i rispettivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia.

2 Non è richiesta nessuna autorizzazione.

Art. 10 cpv. 5

5 In caso d’importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati o territori. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.

Art. 12, rubrica e cpv. 4

Animali provenienti dall’UE e da altri Stati o territori europei con un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE

4Concerne soltanto il testo tedesco e francese.

Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a e cpv. 3bis

3 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d’importazione o da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:

a. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d’importazione o in uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a; e

3bis Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali precedentemente importati conformemente alle disposizioni di legge

4 RS 916.443.10