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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine
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Importazione, transito ed esportazione animali da compagnia O «%ASFF_YYYY_ID»
nel territorio d’importazione o in uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali la cui vaccinazione e titolazione sono in corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificatamente attestate.
Art. 15 cpv. 2 e 4, frase introduttiva
2 Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’importazione o il territorio di uno Stato membro dell’UE, dell’Irlanda del Nord, dell’Islanda o della Norvegia.
4 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a o b, non è necessaria una titolazione se:
Art. 34 Persone alle quali viene rilasciato un passaporto per animali da compagnia
1 Il passaporto svizzero per animali da compagnia viene rilasciato per cani, gatti e furetti il cui detentore è domiciliato in Svizzera.
2 Su richiesta del detentore viene rilasciato anche per cani, gatti e furetti il cui detentore è domiciliato all’estero se:
a. soggiorna in Svizzera con il proprio animale più volte l’anno; oppure
b. un soggiorno unico in Svizzera dura più di quattro mesi.
3 Al momento della richiesta i detentori domiciliati all’estero devono dimostrare che sono state rispettate le condizioni d’importazione nel territorio d’importazione. Per gli animali che non soddisfano le condizioni d’importazione il veterinario cantonale decide se rilasciare un passaporto svizzero per animali da compagnia.
Art. 34a Rilascio di un passaporto per animali da compagnia e registrazione
dei dati
1 Il passaporto per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull’animale e sul suo detentore.
2 Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati:
a. per gli animali il cui detentore è domiciliato in Svizzera: la data dell’impianto, nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell’animale da compagnia;
b. il nominativo e le informazioni di contatto del detentore;