Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione

motivi umanitari. LU accoglie con favore la delega della competenza al Consiglio federale per quanto riguarda le eccezioni.

Il capoverso 2 stabilisce che le domande di visto per soggiorni di breve durata vanno presentate tramite la piattaforma europea. In questo contesto, AsyLex chiede al Consiglio federale di disciplinare in modo ampio le deroghe secondo l’articolo 109abiscapoverso 2 AP-LStrI mantenendo l’attuale modalità di presentazione della domanda, in particolare per motivi umanitari. Inoltre considera la non applicabilità dell’articolo 24 PA e la conseguente impossibilità di restituire un termine un’eccessiva limitazione dei diritti procedurali (cfr. art. 109abiscpv. 4 AP-LStrI). A suo avviso, non essendo oggettivamente giustificata tale limitazione va stralciata.

Articolo 109aterAP-LStrI

Asylex critica l’accesso alla piattaforma europea: ritiene la lettera d troppo generica e imprecisa per poter garantire la protezione dei dati.

Articolo 109b capoverso 3 AP-LStrI

Anche nell‘articolo 109b capoverso 3 AP-LStrI Asylex esprime considerazioni sulla protezione dei dati, ritenendo troppo generica la cerchia di autorità aventi diritto di accesso. Anche dai commenti non risulta chiaro il motivo per cui tali autorità necessitino effettivamente dell’accesso.

Articolo 109e lettere c e k AP-LStrI

AsyLex approva le integrazioni apportate per disciplinare a livello di ordinanza l’accesso online al C-VIS, al sistema nazionale visti e alla piattaforma europea nonché le modalità di utilizzo di quest’ultima.

Altro:

ASSA chiede l’accesso all’EES per gli uffici controllo abitanti, affinché possano verificare le condizioni di soggiorno e di entrata dei cittadini di Stati terzi. A tal fine chiede di modificare l’articolo 103c capoverso 2 lettera c LStrI :

il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione nonché i servizi comunali del controllo abitanti:

al fine di esaminare le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

Secondo questo partecipante, l’accesso all’EES (sola lettura) consentirebbe una corretta gestione del registro degli abitanti, motivo per cui i servizi comunali del controllo abitanti necessitano anche delle informazioni sull’entrata e sull’uscita di cittadini stranieri. In alcuni Cantoni, ad esempio Zurigo, la data d’entrata è un dato obbligatorio.

ASSA auspica inoltre una modifica dell’articolo 9 capoversi 1 e 2 LSISA prevedendo la possibilità per i servizi comunali del controllo abitanti di accedere ai dati del settore degli stranieri e dell’asilo.

Capoverso 1

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura

di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel

sistema d’informazione:

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