Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione

1. Situazione iniziale

1.1. Piattaforma europea per la domanda di visto Schengen

Il presente progetto riguarda il recepimento delle riforme riguardanti la presentazione di domande nonché il rilascio di visti Schengen per soggiorni di breve durata tramite una piattaforma europea per le domande di visto e la soppressione di visti adesivi in forma cartacea.

Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede le misure seguenti:

 obbligo di presentare le domande di visto per soggiorni di breve durata tramite una piattaforma europea per i visti (piattaforma per la domanda di visto dell’UE, di seguito «piattaforma europea»), salvo alcune eccezioni (p. es. motivi umanitari, casi di forza maggiore o familiari di cittadini UE/AELS);

 creazione di una piattaforma – che procederà a un accertamento automatico dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto e a un esame preliminare della ricevibilità della stessa – il cui sviluppo e la cui gestione operativa saranno assicurati dall’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA);

 introduzione di un visto digitale per soggiorni sia di breve che di lunga durata, che renderà inutile il visto adesivo fisico;

 disposizioni particolari applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.

1.2. Modifica della LStrI

Il recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Schengen comporta una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

Sono proposte nello specifico due disposizioni concernenti la piattaforma per la domanda di visto dell’UE e il suo funzionamento (art. 109abise 109aterAP-LStrI). In questo contesto vengono inoltre introdotte alcune deroghe alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Viene inoltre modificato l’articolo 109b LStrI concernente il sistema nazionale d’informazione visti ORBIS, nel quale in futuro verranno trasferiti elettronicamente i dati della piattaforma europea e il quale conterrà peraltro nuove categorie di dati.

Allo stato attuale, dei terzi sono autorizzati a svolgere diversi compiti inerenti alla procedura di rilascio del visto per soggiorni. Alla luce delle nuove deleghe previste in relazione alla piattaforma europea, occorre modificare e completare il vigente articolo 98b LStrI. Si propone inoltre di introdurre una disposizione legale per regolamentare gli scopi della lettura dei microchip dei documenti di viaggio (art. 102bbisAP-LStrI).

Per la procedura di visto, il nuovo regolamento UE prevede la possibilità di utilizzare determinati dati contenuti nei documenti di viaggio biometrici. Si propone di introdurre una nuova base legale per disciplinare il trattamento di questi dati degni di particolare attenzione (art. 102c AP-LStrI).

L’articolo 120d LStrI, che prevede multe per il trattamento illecito dei dati dei diversi sistemi d’informazione europei, viene integrato in relazione alla piattaforma europea. Infine, l’articolo 109e D-LStrI incarica d’ora in poi il Consiglio federale di disciplinare vari aspetti inerenti alla piattaforma europea.

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