Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione

Uso della piattaforma

GE e SO deplorano la mancata possibilità, tra le modifiche proposte, di utilizzare la piattaforma per il deposito delle domande di visti nazionali di tipo D (in particolare le domande per quelli di «ritorno» depositate dall’estero). SO ritiene questa opzione realizzabile dal punto di vista tecnico e suggerisce di prevedere ad esempio due tipologie di utenti. Siccome il nuovo articolo 109abiscontempla soltanto i visti per soggiorni di breve durata, SO propone di sopprimere il termine «breve durata». VS auspica che in futuro questa soluzione possa essere utilizzata anche per il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.

Determinazione dello Stato competente e decisione

GE rileva una certa contraddizione e inefficienza nel processo previsto. Conformemente all’articolo 7quinquiesparagrafo 11 del progetto di modifica del regolamento (UE) 767/2008 (regolamento VIS) se uno Stato Schengen, ricevuta una domanda trasmessa mediante la piattaforma, constata di non essere competente, ne informa il richiedente precisandogli lo Stato competente e invitandolo a presentare una nuova domanda. Secondo GE il richiedente è così obbligato a presentare inutilmente una seconda domanda; lo Stato Schengen che constata di non essere competente dovrebbe essere in grado di trasmettere direttamente allo Stato Schengen competente la domanda presentata elettronicamente.

SO prevede delle difficoltà pratiche in particolare relativamente alla procedura e alla definizione della competenza dello Stato Schengen. AsyLex ha inoltre espresso preoccupazione per l’assenza di informazioni circa i termini entro i quali lo Stato membro che ha ricevuto la domanda deve valutare la propria competenza e decidere in merito alla domanda di visto.

Obbligo del visto

Sosf e Solinetz chiedono all’UE e alla Svizzera di ampliare il numero di Paesi esenti da visto anziché affidarsi a tecnologie digitali inaffidabili e investire ancora una volta milioni per la creazione di infrastrutture digitali. Questi due partecipanti propongono inoltre di semplificare i requisiti per l’ottenimento di un visto.

Obbligo di utilizzare la piattaforma

Sosf e Solinetz chiedono al Consiglio federale di disciplinare in modo ampio le deroghe secondo l’articolo 109abiscapoverso 2 AP-LStrI, se non addirittura di prescindere dall’obbligo di presentare la domanda tramite la nuova piattaforma europea mantenendo come opzione l’attuale modalità di presentazione.

VS sottolinea inoltre che non viene messa in dubbio la sovranità degli Stati, che sono liberi di stabilire le deroghe all’uso della piattaforma europea e sono competenti per il trattamento delle domande che li concernono.

Collaborazione con i Cantoni

JU chiede che il nuovo sistema venga introdotto in stretta e coordinata collaborazione con i Cantoni, i cui uffici della migrazione saranno direttamente interessati.

7 | 15