Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Schengen/Dublino, adottato dal Consiglio federale con il messaggio del 4 settembre 201935 e approvato dal Parlamento l’11 giugno 2020.
I costi d’esercizio diventeranno effettivi a partire dal collegamento della Svizzera alla piattaforma europea, non prima del 2028.
Costi del progetto di trasposizione nazionale a carico della SEM, in milioni di fran-
chi Denominazione Totale 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Costi 7,0 0,1 0,7 1,1 1,7 1,7 1,7
Prestazioni proprie sotto 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
forma di risorse umane
Costi totali 8,2 0,3 0,9 1,3 1,9 1,9 1,9
Ripercussioni sull’effettivo del personale della SEM
I compiti in materia di visti non cambieranno in misura sostanziale per la SEM, che in veste di autorità centrale non rilascia direttamente visti. La SEM continuerà a trattare le opposizioni in maniera non elettronica tramite corriere diplomatico. Il presente progetto non ha pertanto alcuna conseguenza sull’effettivo del personale della SEM.
Conseguenze sull’effettivo del personale del DFAE
La creazione di una piattaforma centrale per il trattamento delle domande di visto per tutto lo spazio Schengen faciliterà alcuni aspetti della procedura, mentre altri risulteranno più complessi.
Dopo aver creato un account sicuro, il richiedente dovrà caricare sulla piattaforma europea i documenti richiesti per la domanda di visto. In occasione del deposito della prima domanda, i prestatori di servizi esterni saranno chiamati a svolgere i relativi compiti (cfr. cap. 2.2.3). Il ruolo dei terzi incaricati nei casi in cui non occorre rilevare i dati biometrici (domande successive entro 59 mesi che non richiedono un nuovo rilevamento dei suddetti dati) non è tuttavia stato ancora definito in maniera esaustiva. A seconda della portata delle loro mansioni, il controllo della qualità delle domande depositate spetterà in larga misura o totalmente ai fornitori esterni di servizi. Qualora tale controllo dovesse invece competere in primo luogo alle rappresentanze all’estero, per poter rispettare i termini del trattamento e assicurare la qualità richiesta il DFAE dovrebbe verosimilmente mettere a disposizione maggiori risorse in termini di personale. Poiché sono ancora attese discussioni nell’ambito dell’elaborazione delle specifiche tecniche a livello europeo, non è tuttavia ancora possibile quantificare in via definitiva questo fabbisogno di personale.
La piattaforma europea procederà a una verifica automatica dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto nonché a una verifica sommaria della ricevibilità della stessa. Ad ogni modo, la verifica definitiva spetterà comunque allo Stato interessato, per cui di fatto la piattaforma non comporterà una riduzione del personale attuale del DFAE.
35 FF 2019 5095