Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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6. Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’attuazione delle presenti ordinanze interessa i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Tra gli aspetti da considerare figurano anche la protezione della vita privata e la protezione dei dati personali (art. 13 Cost.), giacché il VIS è una banca dati su larga scala che contiene dati sensibili. La raccolta di dati personali e sensibili è limitata ai casi previsti dalla legge e dai regolamenti del VIS UE. Essa è nell’interesse pubblico in relazione alla sicurezza dello spazio Schengen e alla gestione della migrazione all’interno di questo spazio, in particolare ai punti di controllo di frontiera. Viste le basi giuridiche previste e i principi di protezione e sicurezza dei dati già garantiti dalla legge, tali restrizioni appaiono proporzionate allo scopo perseguito (art. 36 cpv. 2 Cost.).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche d’ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale e con la normativa Schengen e consentono pertanto il prosieguo della cooperazione Schengen.
6.3 Delega di competenze legislative
La disposizione vigente che incarica il Consiglio federale di disciplinare diversi aspetti legati, nello specifico, ai diritti d’accesso e alla protezione dei dati (art. 109e LStrI) continua a essere applicabile. Nell’ambito del recepimento e dell’attuazione degli sviluppi dell’acquis di Schengen qui esposti, è stata prevista una nuova delega al Consiglio federale in merito a possibili restrizioni del diritto all’informazione. La clausola di delega al Consiglio federale di cui all’articolo 109e LStrI è stata completata allo scopo di conferire al Consiglio federale la competenza di disciplinare eventuali restrizioni al diritto all’informazione o al diritto di accesso a determinate informazioni sensibili relative alle analisi di sicurezza dell’unità nazionale VIS o dell’unità nazionale ETIAS (lett. k). Il presente progetto traspone questa norma nelle ordinanze afferenti.
Inoltre, il Consiglio federale ha il compito di definire con precisione quali dati saranno trasmessi automaticamente al C-VIS al momento della presentazione di una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di una domanda per un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio (art. 109e lett. l nLStrI). Lo stesso vale per la procedura di rilascio della carta di legittimazione. Questa stessa disciplina è prevista all’articolo 15a capoverso 2 nLSISA. Il presente progetto tiene conto di queste norme di delega.
6.4 Protezione dei dati
La Commissione europea ha redatto i due regolamenti UE con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati. In questo contesto, si può dare per acquisito che i regolamenti che modificano il regolamento VIS UE siano conformi al diritto alla protezione della vita privata e alla protezione dei dati nell’UE. Inoltre, il regolamento VIS UE contiene già un intero capitolo dedicato alla protezione dei dati e al relativo monitoraggio. Il regolamento UE prevede anche la supervisione da parte del Garante europeo della protezione dei dati. In Svizzera, anche l’IFPDT ha un ruolo di controllo (art. 111g LStrI [RS 142.20] e 102d LAsi [RS 142.31]). Come gli altri Stati Schengen, anche la Svizzera deve quindi garantire che i dati registrati nel VIS siano trattati nel