Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Alcuni dati devono essere forniti a titolo obbligatorio al C-VIS allo scopo di garantire l’interoperabilità. Alla registrazione della domanda per la carta di legittimazione è pertanto prevista la registrazione di diverse informazioni riguardanti il richiedente e il documento di viaggio (cpv. 1). Il secondo capoverso prevede, per esempio, l’aggiornamento dello statuto legato alla domanda per la carta di legittimazione. Può trattarsi del rilascio del documento o del suo annullamento (p. es. messa in pericolo dell’ordine pubblico).

Allegato

L’allegato dell’ordinanza deve peraltro essere integrato con un nuovo campo di dati: la copia digitalizzata della pagina dei dati personali del documento di viaggio.

4.7 Modifica dell’ordinanza N-SIS

Il regolamento (UE) 2018/186217 disciplina l’utilizzo del sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della cooperazione in materia di polizia come anche della cooperazione giudiziaria in ambito penale. Definisce le condizioni per l’introduzione delle segnalazioni nel SIS. Le condizioni sono soddisfatte, nello specifico, se una persona è ricercata per essere incarcerata o estradata, è dichiarata scomparsa o dev’essere registrata ai fini della sorveglianza discreta, controllata in modo mirato o interrogata a fini d’indagine. Il regolamento (UE) 2021/1133 modifica il regolamento (UE) 2018/1862 (art. 3 comma 2). A tal fine è stata introdotta una base legale pertinente nella LSIP (art. 16 cpv. 5 lett. fbisLSIP).

L’ordinanza N-SIS dev’essere modificata essenzialmente allo scopo di prevedere i diritti d’accesso delle autorità competenti per il rilascio della carta di legittimazione del DFAE. L’ordinanza definisce in dettaglio i diritti d’accesso al SIS e alle segnalazioni di persone e oggetti. Per quanto riguarda le segnalazioni di persone occorre ricordare che dal 7 marzo 2023 le autorità competenti segnalano nel SIS i rimpatri pronunciati in relazione con la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in virtù del regolamento (UE) 2018/186018.

Art. 7 cpv. 1 lett. gbis

L’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza N-SIS disciplina i diritti d’accesso al sistema per le autorità cantonali e federali affinché possano svolgere i propri compiti. Il DFAE deve poter accedere al N-SIS per esaminare le condizioni d’entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione del DFAE alle persone beneficiarie ai sensi della LSO. A tal fine è prevista una nuova lettera gbis.

17 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

18 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. 38/42