Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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5. Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le ripercussioni finanziarie in ambito informatico o sulle risorse di personale sono illustrate nel messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022 (FF 2022 1421). Non si segnalano nuove ripercussioni finanziarie o in termini di personale per quanto riguarda le modifiche delle ordinanze. È tuttavia opportuno ricordare le ripercussioni che si prevedono in particolare per determinate autorità federali e cantonali.

L’inclusione delle carte di legittimazione nel C-VIS implica che d’ora in poi il sistema Ordipro del DFAE dovrà trasmettere i dati afferenti al C-VIS. Gli adeguamenti tecnici per allacciare Ordipro al C-VIS saranno a carico del DFAE e ammonteranno a 50 000 franchi.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

In alcuni casi le autorità migratorie cantonali competenti in materia di visti e di permessi di soggiorno dovranno analizzare le risposte positive generate al momento della trasmissione dei dati dei richiedenti al C-VIS. Lo stesso vale per le autorità comunali alle quali i Cantoni hanno delegato questi incarichi. In alcuni casi inerenti al settore della polizia, l’unità nazionale VIS della SEM interverrà in qualità di autorità specializzata e farà le verifiche richieste. In caso di corrispondenze con l’elenco di controllo ETIAS, questa incombenza spetterà all’unità nazionale ETIAS presso la SEM. Queste deleghe permetteranno di ridurre l’onere lavorativo delle autorità cantonali. Per quanto riguarda queste procedure occorre rilevare che la SEM, nella sua qualità di autorità VIS designata, interverrà per la valutazione dei rischi per la sicurezza unicamente nel caso di segnalazioni di persone ricercate ai fini dell’arresto o dell’estradizione, oppure qualora il documento di viaggio figuri nel TDAWN. Pertanto non è escluso che l’emissione di visti per soggiorni di lunga durata o di autorizzazioni d’entrata di altro tipo per le persone non soggette all’obbligo del visto richieda del personale supplementare.

L’onere lavorativo delle autorità cantonali comporterà d’ora in poi alcuni nuovi compiti legati all’esame delle autorizzazioni preliminari per le domande riguardanti i primi permessi di dimora in vista di un’attività lucrativa nonché i permessi di soggiorno di breve durata. Inoltre, sebbene in determinati casi le verifiche del caso sono già state svolte al momento del rilascio dei visti o del controllo alla frontiera, come talvolta succede, occorrerà svolgere in Svizzera anche le verifiche legate all’interoperabilità nel quadro della procedura di autorizzazione e del rilascio dei titoli di soggiorno.