Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 9 pagine
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Il 14 dicembre 2022, la mozione CIP-N 22.3392 è stata adottata dal Consiglio degli Stati (CS) con 21 voti contro 19 e 0 astensioni. Il progetto di modifica dell’articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA mira a mettere in atto tale mozione.
Relazione con gli obiettivi della mozione Markwalder 20.3322
La mozione Markwalder 20.3322 «Nessuna interruzione del tirocinio per i richiedenti l’asilo già integrati nel mercato svizzero del lavoro», depositata il 5 maggio 2020, incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali e la prassi affinché i richiedenti l’asilo con un contratto di tirocinio o di formazione valido integrati nel mercato svizzero del lavoro possano proseguire e concludere i rispettivi tirocini e formazioni. Tale mozione è stata adottata dal CN il 2 marzo 2023. La CIP-S ha esaminato la mozione il 25 aprile 2023, proponendo all’unanimità di respingerla per una ragione formale. Secondo la CIP-S, la mozione della CIP-N 22.3392 persegue infatti sostanzialmente le medesime finalità della mozione Markwalder 20.3322 ma con un campo di applicazione più ampio. Siccome il mandato di predisporre le modifiche legislative necessarie per la mozione CIP-N 22.3392 è già stato trasmesso al Consiglio federale, la CIP-S ha respinto la mozione 20.3322. Una parte della Commissione ha per giunta sottolineato che, in base ai dati forniti dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il numero delle persone potenzialmente interessate dall’attuazione della mozione Markwalder è assai esiguo.
Il 15 giugno 2023 il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione Markwalder 20.3322 ritenendo, come la CIP-S, che gli obiettivi perseguiti dalla mozione 20.3322 sono contenuti negli obiettivi della mozione CIP-N 22.3392, accolta dalle Camere federali, e che pertanto il Consiglio federale ha già ricevuto un mandato per l’attuazione di questi obiettivi.
La SEM attuerà gli obiettivi della mozione Markwalder 20.3322, sostenuti dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, prorogando il termine di partenza fino alla conclusione della formazione professionale di base per i richiedenti l’asilo respinti che già beneficiano di un contratto d’apprendistato. Secondo le stime della SEM questa misura riguarda un numero di casi molto esiguo. Contrariamente all’attuazione della mozione CIP-N 22.3392, che implica una modifica dell’OASA oggetto del presente rapporto esplicativo, l’attuazione degli obiettivi della mozione 20.3322 non implica nessuna modifica legislativa e verrà realizzata tramite una modifica delle istruzioni della SEM.
1.2 Alternative esaminate
Regolamentazione attuale
La legge federale sull’asilo (LAsi; RS 142.31) e la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) fissano le condizioni per il rilascio, in casi di rigore, di un permesso di dimora ai richiedenti l’asilo respinti e alle persone senza statuto di soggiorno regolare in Svizzera (sans papiers). Per i richiedenti l’asilo respinti, l’articolo 14 capoverso 2 LAsi prevede le condizioni cumulative seguenti: la persona in questione deve trovarsi in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo; il suo luogo di soggiorno dev’essere stato sempre noto alle autorità; si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione; non sussistono motivi di revoca del permesso di dimora (p. es. condanne penali).
Per i sans papiers, l’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI non prevede una durata di soggiorno minima prima di poter presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore. Nemmeno gli articoli 30a e 31 OASA prevedono una durata di soggiorno minima. La giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) e del Tribunale federale (TF) ha tuttavia stabilito alcuni criteri al riguardo (cfr. DTF 123 II 125; sentenze TAF F-7082/2017, consid. 5.5 e 5.6, e F-2204/2020, consid. 6.4 segg.). Nel quadro dell’esame di un caso di