Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 9 pagine

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rigore, la durata del soggiorno in Svizzera costituisce un fattore importante che va considerato alla luce dell’insieme delle circostanze del caso in questione. Sempre secondo tale giurisprudenza, occorre altresì tenere conto dell’età al momento dell’entrata in Svizzera, dato che l’aver trascorso l’adolescenza in Svizzera è reputato in linea di massima un fattore d’integrazione determinante (cfr. DTF 123 II 125). In base alla prassi delle autorità cantonali e della SEM, per le famiglie con bambini scolarizzati si parte da una durata minima di soggiorno in Svizzera di cinque anni come valore indicativo, mentre per le persone sole, le coppie senza figli e quelle con figli piccoli in età prescolastica si richiede una durata maggiore.

L’articolo 30a OASA, entrato in vigore il 1° febbraio 2013 in attuazione della mozione Barthassat 08.3616 «Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato», precisa le condizioni di ammissione specifiche per rilasciare a giovani sans papier e richiedenti l’asilo respinti un permesso di dimora al fine di svolgere una formazione professionale di base. I richiedenti devono aver frequentato ininterrottamente la scuola dell’obbligo per almeno cinque anni in Svizzera (le offerte di formazione transitoria sono tenute in considerazione), il datore di lavoro deve aver presentato una domanda, devono essere rispettate le condizioni di salario e di lavoro, devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI e la persona in questione deve inoltre rivelare la sua identità.

I restanti richiedenti l’asilo respinti e sans papier, in particolare i giovani che desiderano seguire una formazione terziaria (senza esercizio di un’attività lucrativa), sono tenuti ad adempiere le condizioni stabilite dall’articolo 31 OASA, che corrispondono in gran parte a quelle dell’articolo 30a OASA.

Un Cantone che intende regolarizzare le condizioni di soggiorno di uno straniero a titolo di caso personale particolarmente grave (in base all’art. 14 cpv. 2 LAsi o all’art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) deve sottoporre la sua decisione all’approvazione della SEM (art. 99 LStrI e art. 5 dell’ordinanza del DFGP concernente l’approvazione, OA-DFGP; RS 142.201.1). La SEM in seguito emana una decisione formale impugnabile dinanzi al TAF.

Testo della mozione e varianti di messa in atto esaminate

La mozione propone di esaminare le seguenti modifiche della legislazione vigente:

- ridurre da cinque a due anni la durata del soggiorno già maturato fino alla presentazione della domanda di un permesso di dimora;

- ridurre la condizione della frequenza della scuola dell’obbligo in Svizzera da cinque a due anni o stralciare tale requisito;

- possibilità di presentare una domanda di permesso di dimora in forma anonima.

Secondo la mozione, devono ad ogni modo continuare a valere i criteri d’integrazione e la condizione che i datori di lavoro devono poter esaminare caso per caso l’impiego di un potenziale apprendista.

Di conseguenza, le seguenti varianti di messa in atto della mozione CIP-N 22.3392 sono state esaminate e respinte:

a) Riduzione della durata minima di soggiorno in Svizzera da cinque a due anni

Quale condizione per ottenere un permesso di dimora nei casi di rigore che riguardano richiedenti l’asilo respinti, l’articolo 14 capoverso 2 lettera a LAsi prevede in particolare una durata minima di soggiorno in Svizzera di almeno cinque anni. Come sottolineato dal Consiglio federale nel suo parere relativo alla mozione, consentire ai richiedenti l’asilo respinti che desiderano svolgere una formazione professionale di base di presentare una domanda per casi di rigore prima di aver trascorso cinque anni in Svizzera necessiterebbe una modifica della LAsi.