Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 9 pagine
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4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
La modifica proposta comporta un allentamento delle condizioni di ammissione attuali, per cui è plausibile un certo aumento del numero di domande presentate ai Cantoni e alla SEM e dei relativi carichi di lavoro. Per quanto riguarda i sans papiers, tale aumento non può essere determinato con precisione poiché, trattandosi di soggiorni illegali, non esistono statistiche in materia. Dall’entrata in vigore dell’articolo 30a OASA (nel 2013), la SEM ha approvato 61 prime domande sulla base del suddetto articolo. Tale dato va relativizzato alla luce del fatto che una parte importante dei sans papiers sono stati regolarizzati con tutta la propria famiglia in applicazione delle disposizioni legali previgenti (art. 31 OASA). Di conseguenza, il numero di giovani sans papiers regolarizzati che frequentano una formazione professionale di base è certamente molto maggiore.
Per quel che concerne invece i richiedenti l’asilo respinti, è possibile unicamente effettuare delle stime sulla base dei giovani che beneficiano del soccorso d’emergenza. Nel secondo trimestre del 2022, 1744 persone nate tra il 2002 e il 2007 (ossia di età compresa tra 15 e 20 anni) usufruivano del soccorso d’emergenza per domande d’asilo presentate tra il 2018 e il 2022. Su questo numero di potenziali interessati da un allentamento delle condizioni di ammissione non è possibile definire la quota di chi desidera svolgere un apprendistato e, in aggiunta, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 30a capoverso 1 lettera a P-OASA.
5 Aspetti giuridici
Il progetto si basa sull’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1, secondo cui la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione. La modifica proposta riguarda una disposizione esecutiva della LStrI e della LAsi (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e art. 14 cpv. 2 LAsi) tesa a precisare le condizioni di ammissione applicabili alla concessione di un permesso di dimora per casi di rigore in vista di effettuare una formazione professionale di base. La modifica proposta è compatibile con la Costituzione federale e gli impegni internazionali della Svizzera.
1 RS 101.