Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 9 pagine
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Articolo 30a capoverso 1 lettera a P-OASA
D’ora in poi, i richiedenti dovranno aver frequentato ininterrottamente la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno due anni (anziché cinque anni) prima di presentare una domanda di permesso di dimora. Come finora, essi dovranno provare di aver assolto gli anni di scuola richiesti in Svizzera.
Al fine di soddisfare i criteri d’integrazione previsti dalla LAsi, dalla LStrI e dall’OASA (art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi, art. 58a cpv. 1 LStrI, art. 30a cpv. 1 lett. d e art. 31 cpv. 1 lett. a OASA) per ottenere un permesso di dimora per casi di rigore, occorre aver frequentato la scuola in Svizzera per almeno due anni. Tale durata è necessaria in particolare per acquisire le competenze linguistiche indispensabili per assolvere la scuola professionale. Il testo della mozione precisa per giunta che i criteri attuali in materia di integrazione devono essere mantenuti.
La modifica proposta non incide sulla durata di soggiorno minima prevista dall’articolo 14 capoverso 2 LAsi per i richiedenti l’asilo respinti. In effetti è stato ridotto solo il periodo di frequenza scolastica in Svizzera richiesto dall’OASA.
Con la proposta di ridurre da cinque a due anni la frequenza della scuola dell’obbligo in Svizzera, in linea di principio è possibile rilasciare prima un permesso di dimora ai sans papiers in vista dello svolgimento di una formazione professionale di base. Occorre tuttavia che sussista effettivamente un caso personale particolarmente grave ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI e che siano soddisfatte anche le altre condizioni di cui all’articolo 30a OASA.
La giurisprudenza dei tribunali federali ha stabilito alcuni criteri in materia che sono validi per tutti i casi di rigore. Di conseguenza, visto che la modifica proposta mira unicamente a ridurre la frequenza scolastica minima necessaria in Svizzera, essa non si riferisce in generale alla durata di soggiorno richiesta per ottenere un permesso di dimora per casi di rigore e non comporterà adeguamenti agli altri criteri fissati dalla giurisprudenza e dalla prassi per l’ottenimento di un permesso di dimora per casi di rigore in virtù dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI.
La domanda di permesso di dimora per casi di rigore deve essere presentata entro due anni da quando il richiedente ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a P-OASA). La concessione di un anno in più rispetto al diritto attuale per depositare la domanda discende all’esperienza pratica, dato che può accadere che un giovane abbia bisogno di più di 12 mesi per trovare un posto di formazione.
D’altro canto, il termine di due anni ha lo scopo di evitare che i giovani aspettino troppo prima di cercare un posto di apprendistato. In generale, chi intende svolgere una formazione professionale, indipendentemente dal fatto che sia svizzero o straniero, comincia tali ricerche almeno un anno prima di finire la scuola dell’obbligo (o addirittura due a seconda della professione), in modo da poter iniziare il tirocinio subito dopo il termine della scolarità obbligatoria. Poiché è risaputo che gli stranieri in genere hanno maggiori difficoltà a trovare un posto di apprendistato rispetto agli svizzeri, spetta ai diretti interessati intraprendere il prima possibile sforzi in tal senso.
Conformemente al vigente articolo 30a capoverso 3 OASA, le condizioni di soggiorno di genitori, fratelli e sorelle della persona interessata devono essere esaminate in base all’articolo 31 OASA. Nell’esaminare la domanda occorre tuttavia tenere conto della situazione di tutta la famiglia.