Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 9 pagine

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Aspetti generali

Ai giovani senza uno statuto di soggiorno legale in Svizzera desiderosi di intraprendere una formazione professionale di base dopo la scuola dell’obbligo, il fatto di non disporre di un permesso di dimora impedisce di firmare un contratto di lavoro e quindi di seguire una tale formazione. Secondo la LStrI infatti ogni straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un apposito permesso (art. 11 cpv. 1 LStrI). È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (art. 11 cpv. 2 LStrI). Poiché anche l’apprendistato è considerato un’attività lucrativa (art. 1a cpv. 2 OASA), questi giovani non possono accedere a una formazione professionale di base senza regolarizzare le loro condizioni di soggiorno. Un datore di lavoro che impiega uno straniero senza permesso risulta peraltro punibile (art. 117 LStrI).

Se i giovani in questione scelgono per contro una formazione accademica, l’assenza di un permesso di dimora o di lavoro in genere non costituisce un problema in quanto non si tratta di un’attività lucrativa.

Adottando nel 2010 la mozione Barthassat 08.3616 «Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato», il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di integrare le disposizioni legali vigenti relative al trattamento dei casi di rigore al fine di precisare le condizioni di ammissione in vista del rilascio di un permesso di dimora a giovani sans papiers o richiedenti l’asilo respinti intenzionati a intraprendere una formazione professionale di base. Il Consiglio federale ha quindi adottato l’articolo 30a OASA, entrato in vigore il 1° febbraio 2013.

Parallelamente continua a sussistere la possibilità di rilasciare un permesso di dimora per casi di rigore in base alle condizioni dell’articolo 31 OASA. Tale disposizione si applica sia ai casi personali particolarmente gravi che interessano stranieri (art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 50 cpv. 1 lett. b e art. 84 cpv. 5 LStrI), sia ai casi di rigore nell’ambito dell’asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi). I beneficiari di un permesso di dimora per casi di rigore possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente purché rispettino i requisiti stabiliti nell’articolo 31 capoversi 3 e 4 OASA.

L’articolo 30a OASA ha ad ogni modo permesso di completare il quadro legale già esistente, disciplinando in maniera specifica e dettagliata le condizioni di rilascio di un permesso di dimora volto a consentire a persone prive di uno statuto di soggiorno di svolgere una formazione professionale di base. Ciò consente agli interessati di valutare più concretamente le opportunità di successo della loro domanda. Tale disposizione si applica sia ai sans papiers che ai richiedenti l’asilo respinti.

Dall’entrata in vigore dell’articolo 30a OASA, la SEM ha approvato 61 prime domande sulla base del suddetto articolo. Tale dato va relativizzato alla luce del fatto che una parte importante dei giovani sans papiers sono stati regolarizzati con tutta la propria famiglia in applicazione delle disposizioni legali previgenti (art. 31 OASA). Di conseguenza, il numero di giovani sans papiers regolarizzati per acquisire una formazione professionale di base è certamente maggiore. La SEM non dispone di statistiche sul numero di domande respinte dalle autorità cantonali competenti perché gli interessati non adempivano le condizioni legali stabilite dall’articolo 30a OASA o dall’articolo 31 OASA.