Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 9 pagine

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e i valori della Costituzione federale e di esaminare il livello delle sue competenze linguistiche o la sua partecipazione alla vita economica e l’acquisizione di una formazione.

Le conoscenze linguistiche richieste devono permettere di interagire nella vita quotidiana (p. es. con le autorità preposte al mercato del lavoro, con gli insegnanti, per la consulenza professionale o per un consulto medico). Una scolarizzazione in Svizzera assume pertanto grande importanza ai fini dell’integrazione. In linea di massima, nel caso delle domande di permesso di dimora per casi di rigore viene richiesto perlomeno il livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QECR).

Ne consegue che se non è richiesto di aver frequentato in precedenza la scuola dell’obbligo in Svizzera, non è possibile soddisfare i criteri d’integrazione imposti dalla LStrI, dalla LAsi e dall’OASA. La stessa mozione chiede peraltro che continuino a valere i criteri d’integrazione. Infine è lecito supporre che frequentare la scuola professionale obbligatoria nel quadro della formazione post obbligatoria risulterebbe pressoché impossibile senza aver frequentato dapprima la scuola dell’obbligo in Svizzera per un certo lasso di tempo.

c) Presentazione della domanda in forma anonima

Il diritto vigente consente già ai Cantoni di accettare una domanda in forma anonima in vista di un esame informale preliminare (pre-esame) prima che la persona in questione presenti ufficialmente la propria domanda (prassi in uso p. es. nel Cantone di Basilea Città). Non occorre una regolamentazione federale formale in materia, a maggior ragione perché disposizioni simili non esistono in nessun altro ambito del diritto; l’esperienza dimostra inoltre che sono in pochi ad avvalersi di questa possibilità.

Una norma che impone alle autorità competenti di prendere una decisione formale senza tenere conto di tutte le informazioni personali necessarie per poter esaminare la domanda è contraria ai principi del diritto amministrativo e della procedura amministrativa. L’identità deve dunque essere conosciuta al più tardi quando l’autorità cantonale intende emanare una decisione formale. La possibilità di presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore in forma anonima impedirebbe alle autorità migratorie cantonali e alla SEM di procedere a un controllo di identità (per stabilire se esistono registrazioni della persona sotto altre identità) o di sicurezza (verifica dell’estratto del casellario giudiziale, ricerche in diversi sistemi d’informazione come SIMIC, RIPOL, SIS ecc.). Determinate condizioni di ammissione stabilite dalla legge, e in particolare l’assenza di motivi di revoca, non potrebbero pertanto essere controllate prima di rilasciare un permesso di dimora.

Nel caso dei richiedenti l’asilo respinti, le autorità inoltre conoscono in linea di principio la loro identità e il loro luogo di soggiorno, o perlomeno l’identità dichiarata nel quadro della procedura d’asilo. Di conseguenza, soltanto i sans papiers sarebbero protetti da una decisione di allontanamento e unicamente durante la procedura di prima istanza.

2 Punti essenziali del progetto

Allo scopo di rendere più agevoli per i giovani che soggiornano illegalmente e per i richiedenti l’asilo respinti le condizioni di ammissione per la concessione di un permesso di dimora per casi di rigore in vista di frequentare una formazione professionale di base in Svizzera, il progetto propone di ridurre da cinque a due anni la durata minima di frequenza della scuola obbligatoria in Svizzera e di aumentare da uno a due anni il termine per presentare la domanda di permesso di dimora per casi di rigore in vista di frequentare una formazione professionale di base. Le altre condizioni di ammissione derivanti dalla LAsi (art. 14 cpv. 2), dalla LStrI (art. 30 cpv. 1 lett. b) e dall’OASA (art. 30a cpv. 1 lett. b-f e cpv. 2 e 3) restano invariate.