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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
09.43. (155) Indagine sui frutteti in Svizzera
Organo responsabile: Ufficio federale dell’agricoltura
Oggetto: gestori, ubicazione, specie, in certi casi
varietà, primo anno di coltura, superfici, numero di piante e distanza tra di esse, protezione contro le intemperie e i parassiti, impianti d’irrigazione, scopo d’utilizzo, metodo di produzione
Tipo e metodo: indagine presso i gestori di frutteti; ag-
giornamento dei dati sull’attività d’impianto e di dissodamento
Obbligo d’informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: da inizio gennaio a fine settembre
Partecipanti: Cantoni
Disposizioni particolari: I Cantoni sono indennizzati per il loro la-
voro.
articolo 185 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS 910.1) e articolo 9 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sulla frutta (RS 916.131.11)
09.44. (156) Rilevazione per la statistica della viticoltura
Organo responsabile: Ufficio federale dell’agricoltura
Oggetto: superficie viticola secondo il vitigno,
la classe di vino e il Cantone, volume (in kg) e qualità (in Brix o gradi Öchsle) della raccolta di uve o di mosto secondo il vitigno, la classe di vino e il Cantone
Tipo e metodo: rilevazione presso i Cantoni riguardo
al catasto viticolo e alle schede delle forniture
Obbligo d’informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: annuale, da novembre a gennaio
Partecipanti: Cantoni
Disposizioni particolari: i dati della statistica della viticoltura
provengono dai dati rilevati dai Cantoni nel quadro dell’ordinanza del