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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
11. Ordinanza del 3 luglio 200248 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre)
Art. 10 cpv. 2 Esigenze nei confronti di ospedali e case per partorienti
2 Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura della rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria attuata secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del ...49 sulla statistica federale.
Art. 13 cpv. 1 Ospedali e case per partorienti
1 La statistica delle prestazioni degli ospedali deve essere elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria elaborata secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del ...50 sulla statistica federale. Questa disposizione si applica per analogia alle case per partorienti.
Art. 14 cpv. 1 Case di cura
1 La statistica delle prestazioni delle case di cura è elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria elaborata secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del ...51 sulla statistica federale.
12. Ordinanza del 23 giugno 202152 sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale
Art. 8 lett. d
d. le rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica, in particolare i dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali e i dati ambulatoriali degli ospedali e delle case per partorienti secondo l’allegato 1 Rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’ordinanza del ...53 sulla statistica federale.
48 RS 832.104
49RS …
50RS …
51RS …
52 RS 832.107
53 RS …