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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 13 rubrica, cpv. 1, 2 e 4

Indagine omnibus

1 Le indagini omnibus sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un’indagine scritta in forma cartacea o elettronica.

2 I temi delle indagini omnibus sono stabiliti dall’UST. Se unità amministrative della Confederazione richiedono l’introduzione di temi o domande supplementari l’UST ne tiene conto nella misura in cui gli siano stati accordati i mezzi finanziari corrispondenti nel quadro del preventivo per il censimento.

4 L’oggetto e le modalità di esecuzione di ciascuna rilevazione sono disciplinati nell’allegato 2 dell’ordinanza del ...22 sulla statistica federale.

Art. 15 cpv. 1

L’obbligo d’informare nelle singole indagini è stabilito nell’allegato 2 dell’ordinanza del ...23 sulla statistica federale.

Art. 17a (nuovo)

1 L’UST si assume le tasse postali per i seguenti invii concernenti i censimenti federali:

a. invii fino a 20 kg nel traffico tra autorità e servizi federali, cantonali e comunali;

b. invii fino a 5 kg nel traffico tra autorità, servizi comunali e tra le commissioni e gli incaricati del censimento, da essi designati.

2 I Cantoni e i Comuni possono fatturare all’UST le tasse postali sostenute per i censimenti federali.

Art. 18 cpv. 2 e 4

2 L’indagine strutturale è elaborata annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal giorno di riferimento.

4 I primi risultati dell’indagine omnibus sono pubblicati entro sei mesi dal termine dell’indagine.

Art. 21 Ampliamento dell’indagine strutturale

1 I Cantoni possono richiedere all’UST un ampliamento dell’indagine strutturale per l’insieme o parti del loro territorio. L’ampliamento non può superare il raddoppiamento del campione.

2 La richiesta va inoltrata almeno un anno prima del giorno di riferimento (31 dicembre).

22 RS …

23 RS …