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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 22 cpv. 1 e 2
1 L’ampliamento è disciplinato nell’allegato 2 dell’ordinanza del ...24 sulla statistica federale per ciascuna rilevazione tematica.
2 Per principio, le rilevazioni tematiche sono ampliate in modo uniforme sull’intero territorio cantonale. Le deroghe sono stabilite nell’allegato 2 dell’ordinanza del ... sulla statistica federale.
Art. 23 Ampliamento dell’indagine omnibus
L’indagine omnibus non può essere ampliata.
3. Ordinanza del 9 giugno 201725 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Art. 9 cpv. 2 lett. h
2Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:
h. dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l’utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell’allegato 2 dell’ordinanza del ...26 sulla statistica federale;
4. Ordinanza del 30 novembre 201827 concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali
Art. 17 cpv. 4
4 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla legge federale del 25 settembre 202028 sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 31 agosto 202229 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat30 e dall’ordinanza del ...31 sulla statistica federale.
24RS …
25 RS 431.841
26 RS …
27 RS 741.57
28 RS 235.1
29 RS 235.11
30 RS 431.01
31 RS …