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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 22 cpv. 1 e 2

1 L’ampliamento è disciplinato nell’allegato 2 dell’ordinanza del ...24 sulla statistica federale per ciascuna rilevazione tematica.

2 Per principio, le rilevazioni tematiche sono ampliate in modo uniforme sull’intero territorio cantonale. Le deroghe sono stabilite nell’allegato 2 dell’ordinanza del ... sulla statistica federale.

Art. 23 Ampliamento dell’indagine omnibus

L’indagine omnibus non può essere ampliata.

3. Ordinanza del 9 giugno 201725 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 9 cpv. 2 lett. h

2Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:

h. dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l’utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell’allegato 2 dell’ordinanza del ...26 sulla statistica federale;

4. Ordinanza del 30 novembre 201827 concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali

Art. 17 cpv. 4

4 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla legge federale del 25 settembre 202028 sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 31 agosto 202229 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat30 e dall’ordinanza del ...31 sulla statistica federale.

24RS …

25 RS 431.841

26 RS …

27 RS 741.57

28 RS 235.1

29 RS 235.11

30 RS 431.01

31 RS …