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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 13 Organo per la collaborazione tra i produttori di statistiche della

Confederazione

1 Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico a livello federale, l’UST istituisce un organo (Fedestat) in cui sono rappresentati i servizi statistici dei produttori di statistiche della Confederazione.

2 Il DFI emana il regolamento di quest’organo previa consultazione degli interessati.

Art. 14 Organo per la collaborazione tra l’UST e i servizi statistici di

Cantoni e Comuni

1 Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, l’UST istituisce un organo (Regiostat) nel quale sono rappresentati gli uffici di statistica dei Cantoni e dei Comuni.

2 Il DFI emana il regolamento di quest’organo previa consultazione degli interessati.

Art. 15 Gruppi di periti

L’UST può istituire gruppi di periti, composti di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici nonché delle parti sociali, come consulenti dei produttori di statistiche della Confederazione per questioni settoriali specifiche in cui sono specializzati.

Sezione 3 Raccolta di dati a fini statistici

Art. 16 Principio

1 L’Ufficio federale di statistica in quanto servizio statistico centrale della Confederazione coordina la raccolta e la comunicazione di dati tra i produttori di statistiche della Confederazione e in particolare crea i presupposti affinché gli stessi dati non siano raccolti più volte nel quadro di lavori statistici condotti a livello federale.

2 Fatte salve disposizioni disposizioni legali divergenti o motivi preponderanti, i produttori di statistiche garantiscono che lo scambio di dati con altre unità amministrative della Confederazione, necessario per l'attività statistica, e la raccolta di dati da Cantoni, Comuni e persone fisiche e giuridiche possano essere effettuati agevolmente tramite interfacce elettroniche. Le persone fisiche e giuridiche non sono tenute a utilizzare un'interfaccia per comunicare i propri dati ai produttori di statistiche della Confederazione.

Art. 17 Attuazione della raccolta di dati

(art. 4 cpv. 4 e 5 LStat)

1 Gli organi responsabili (art. 4 cpv. 2) sono responsabili della preparazione e attuazione delle rilevazioni e delle indagini.

2 Dopo avere sentito gli ambienti interessati, elaborano i documenti necessari in formato elettronico ove possibile e opportuno, per poi analizzare i risultati e pubblicarli.