Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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L’attuazione pratica di queste decisioni del Consiglio federale avviene per mezzo della presente ordinanza e della nuova ordinanza relativa alla legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA). La prima disciplina la realizzazione dell’utilizzo multiplo dei dati nel sistema della statistica federale; la seconda crea invece la base per attuare l’utilizzo multiplo dei dati in tutti i settori dell’Amministrazione federale. In entrambi i casi, l’organo responsabile è l’Ufficio federale di statistica.
Inoltre, per incoraggiare l’utilizzo multiplo dei dati è in preparazione un catalogo dei dati che indica dove questi sono conservati, e con quale livello di qualità. La piattaforma «tecnica» di interoperabilità – I14Y-IOP – contiene gli strumenti necessari per armonizzare e standardizzare i metadati e i corrispondenti cataloghi.
Sebbene la Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., RS 101) non conferisca alla Confederazione le competenze per imporre ai Cantoni direttive nel settore dell’amministrazione digitale e della gestione dei dati in generale, nel settore della statistica ufficiale, la Confederazione ha la competenza per legiferare sull’armonizzazione e la tenuta dei registri ufficiali cantonali e comunali al fine di razionalizzare la raccolta dei dati (art. 65 cpv. 2 Cost.) e si è avvalsa di questa competenza adottando la legge sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa, RS 431.02). La Confederazione valuta inoltre la necessità di adottare nuove basi giuridiche formali per garantire l’armonizzazione di altri registri ufficiali cantonali e comunali. Resta il fatto che, per utilizzare i dati in modo organizzato ed efficiente, tutti i livelli dell’amministrazione sono chiamati a collaborare strettamente. In attesa di basi giuridiche formali, la stipula di convenzioni di diritto pubblico tra i vari livelli dello Stato potrebbe contribuire a questo obiettivo.
Coordinamento nei diversi settori
- Statistica: tutte le unità amministrative e gli altri organi responsabili di una rilevazione o di un’indagine devono soddisfare il criterio di un servizio di statistica secondo il messaggio della legge sulla statistica federale. Ciò significa che l’organo deve occuparsi esclusivamente di statistica o di ricerca, oppure deve creare un servizio di statistica che si occupa esclusivamente di statistica o di ricerca. Nella presente ordinanza, questo requisito è stato adattato alle forme organizzative specifiche dell'Amministrazione federale. Non è necessario esternalizzare un servizio statistico, tuttavia è essenziale separare rigorosamente i suoi compiti esecutivi e di vigilanza. Inoltre, tutti i produttori di statistiche, compresi quelli che non conducono rilevazioni basate sulla LStat, devono rispettare i principi della statistica pubblica, come l’indipendenza, la neutralità e l’obiettività. I diversi partner sono rappresentati in Fedestat (produttori di statistiche della Confederazione), mentre a livello cantonale e comunale tale ruolo è svolto dall’organo Regiostat.
- Terminologia: per gestione dei dati s’intende la pianificazione, standardizzazione, l’elaborazione e la messa a disposizione di dati affidabili e riutilizzabili. Questo implica che le unità dell’amministrazione sono tenute a gestire i propri dati in modo da consentire l’interoperabilità e l’utilizzo multiplo.