Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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3 Commento ai singoli articoli
3.1 Titolo
In forma abbreviata, il titolo indica chiaramente che questa è (ora) l’unica ordinanza concernente la legge sulla statistica federale. Considerata la stretta correlazione tra il trattamento dei dati a fini statistici e l’organizzazione concreta della statistica federale, era naturale combinare le due ordinanze – che disciplinano la statistica pubblica della Confederazione in modo concreto ed esclusivo – introducendo un unico titolo breve e conciso.
3.2 Ingresso
L’ingresso della nuova ordinanza riprende quello dell’attuale ordinanza sulle rilevazioni statistiche e menziona in aggiunta l’articolo 2 capoverso 3 LStat che autorizza espressamente il Consiglio federale a sottoporre alla legge corporazioni o istituti della Confederazione nonché altre istituzioni che producono statistiche.
L’ingresso rimanda anche all’articolo 10 capoverso 3 della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) che crea la base giuridica per la pubblicazione dei dati della Confederazione secondo i criteri Open Government Data (OGD) e conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare le deroghe al principio OGD.
3.3 Capitolo 1 (art. 1–3): Disposizioni generali
Il primo capitolo riunisce le disposizioni generali delle due precedenti ordinanze relative all’esecuzione delle rilevazioni statistiche della Confederazione da un lato e all’organizzazione della statistica federale dall’altro, integrate in funzione dei nuovi compiti affidati all’UST: la raccolta di dati per l’Ufficio federale di statistica in generale (e non soltanto le rilevazioni e le indagini ordinate dalla Confederazione) (art. 1 lett. a n. 3) e le prestazioni nel settore della statistica pubblica, segnatamente le prestazioni fornite dall’UST, ampliate per tenere conto dei compiti e ruoli del nuovo Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC) (art. 1 lett. b). Si tratta di principio di prestazioni o compiti per scopi impersonali, tra cui in particolare la statistica, ma anche di ricerca, pianificazione e altri compiti che – in assenza di possibilità di identificazione – non permettono di adottare misure esecutive direttamente collegate a persone.
Il campo di applicazione è definito nell’articolo 2. L’ordinanza si applica ai produttori di statistiche federali. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche sottoposte parzialmente alla LStat sono elencate nell’allegato 1.
L’articolo 3 capoverso 1 è stato modificato con l’aggiunta della lettera i. Conformemente all’articolo 14a LStat, solo l’UST può collegare dati a fini statistici. Il capoverso 2 è stato riformulato allo scopo di precisare quali disposizioni della LStat elencate nel capoverso 1 sono applicabili alla Banca nazionale svizzera (BNS) nonostante questa disponga di un quadro legale a parte, ovvero la legge federale sulla Banca nazionale svizzera (LBN, RS 951.11).