Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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Tuttavia, non rientrano in questa deroga della base giuridica specifica tutti i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale. Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LStat, questa si applica infatti a tutti i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale, anche se eseguiti da un’istituzione che è solo parzialmente sottoposta alla legge.

3.4 Capitolo 2 (art. 4–49): Trattamento di dati a fini statistici

3.4.1 Sezione 1: Principi generali

Articolo 4: Produttori di statistiche della Confederazione

A seguito della fusione dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale con l’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali, i servizi partecipanti alla rilevazione dei dati e i produttori di statistiche possono essere definiti in un unico articolo. Per produttori di statistiche si intendono tutte le unità amministrative, le corporazioni, gli istituti e le persone giuridiche sottoposti alla LStat che svolgono lavori statistici sulla base di qualsiasi tipo di dati, in particolare i dati amministrativi loro appartenenti, e che mettono i risultati a disposizione di terzi (messaggio concernente la legge sulla statistica federale, FF 1992 I 321, 366).

I servizi che partecipano al rilevamento dei dati sono quindi le unità amministrative che, oltre a svolgere lavori statistici sulla base dei propri dati amministrativi, raccolgono dati conformemente all’articolo 4 LStat capoversi da 1 a 3, e che sono designati come organi responsabili nell’allegato 2 ai sensi dell’articolo 5 LStat.

Il capoverso 2 riprende il requisito dell'articolo 11 capoverso 2 LSF e stabilisce in modo trasparente, tramite un'ordinanza, che possono essere considerati organi di raccolta dei dati o organi responsabili solo quei servizi che garantiscono almeno la separazione dei compiti di esecuzione e di vigilanza, segnatamente distinguendo i processi in modo chiaro. Solo questo approccio è in grado di mantenere il segreto statistico (art. 14 cpv. 1 LStat) e di garantire che i dati raccolti siano elaborati esclusivamente per la statistica ufficiale. L'articolo 11, capoverso 2 LStat stabilisce che i servizi che partecipano alla rivelazione e i cui compiti vanno oltre quelli della statistica o della ricerca sono tenuti a designare uno o più dipartimenti statistici che si occupino dei loro lavori statistic. Il messaggio descrive in modo più dettagliato i requisiti posti a questi ultimi: “Tutte le unità amministrative e le altre organizzazioni assoggettate alla legge che sono responsabili di rilevazioni devono, giusta il capoverso 2, soddisfare il criterio di un servizio di statistica. L'organismo può occuparsi esclusivamente di statistica e/o di ricerca (come l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio FNP) oppure è tenuto a trasformare una (o eccezionalmente più) delle sue sottounità in un servizio di statistica che non abbia niente a che vedere con misure o controlli nei confronti di singoli o di imprese” (FF 1992 I 321; ad.art. 11).

Conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LStat, l’UST ha e mantiene il ruolo di servizio statistico centrale della Confederazione e coordina la statistica federale (art. 10 cpv. 2 LStat) e a questo titolo resta anche il principale organo di raccolta di dati nonché il più grande produttore di statistiche. Per facilitare il coordinamento necessario per una produzione statistica moderna e agile, ogni produttore di statistiche deve obbligatoriamente designare un rappresentante in Fedestat (art. 13).