Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 14 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

trattamento dei dati personali. Il BS e il suo incaricato della protezione dei dati aggiungono che, in caso contrario, la Confederazione si assume la piena responsabilità.

VS e TI sottolineano che i dati del registro di campionamento dovrebbero essere messi a disposizione dei servizi statistici cantonali e comunali per le loro indagini.

L’incaricato della protezione dei dati di BS, LU e SO hanno messo in discussione la necessità di rilevare il numero NAVS. Giustificano la loro posizione con il fatto che è sostituito da un identificatore, il che è un motivo in più per non prenderlo in considerazione.

Per quanto riguarda le schede informative, BL, NW, OW, SO, ZG e ZH ritengono che il formato delle stesse debba essere standardizzato conformemente all’eCH.

AG, BS, LU, VS e ZH deplorano il fatto che i servizi statistici cantonali e comunali non potranno più avvalersi della possibilità di comunicare i dati individuali. Auspicano che l’articolo sia adattato in modo da poterla reintrodurre. Inoltre, ZH ritiene che se non si procede all’adeguamento, il nuovo articolo sarebbe considerato incompatibile con l’articolo 19 capoverso 2 e con l’articolo 14a capoverso 2 LStat. Per ZG, ciò dovrebbe essere possibile anche per i dati personali, come il NAVS o l’IDI, se utilizzati a fini statistici. Per VD, invece, le condizioni di comunicazione a terzi non sono chiare.

BS e GE vorrebbero che i Cantoni e i Comuni potessero eseguire collegamenti. Per GE, questo dovrebbe valere almeno per i Cantoni che hanno un ufficio di statistica e hanno firmato la Carta.

Sono stati fatti diversi commenti sui nuovi metodi di trattamento dei dati. FR si chiede se verranno offerti strumenti già sviluppati o corsi di formazione per supportare gli uffici regionali nel campo dell’intelligenza artificiale. GE ritiene opportuno che i risultati dei progetti di scienza dei dati non vengano classificati come risultati della statistica pubblica. ZH vorrebbe che l’articolo fosse riformulato in modo da tenere conto di tutti i metodi (nozione più ampia), citando ad esempio l’intelligenza artificiale. Per LU, dal rapporto non emerge se l’argomento della reidentificazione (IA, OGD ecc.) sia stato esaminato.

NE e VS vorrebbero che ciò che riguarda la conservazione dei dati fosse espressamente applicabile ai servizi statistici cantonali, citandoli. FR aggiunge che per i dati anonimizzati non è stato stabilito alcun termine legale per la cancellazione, ma non è chiaro se lo stesso valga per i dati anonimizzati in possesso degli uffici cantonali.

In merito ai collegamenti, sono stati espressi i seguenti commenti. AG e ZG auspicano che i servizi cantonali e comunali possano trasmettere i dati senza approvazione scritta da parte dell’UST a terzi incaricati (nel caso di AG) e a destinatari che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettere a–e (nel caso di ZG). Inoltre, secondo ZG, la nozione di «domanda regolare» è troppo ampia e soggetta a interpretazione, e di conseguenza dovrebbe essere eliminata. Per ZH, i prodotti standard devono essere applicabili ai dati personali degni di particolare protezione purché siano state adottate misure di sicurezza adeguate. Per la riproducibilità dei progetti di ricerca, è necessario stabilire un periodo di conservazione e, se possibile, fissare un periodo massimo, di principio, di dieci anni. Per quanto riguarda l’esecuzione del collegamento, oltre agli obblighi è necessario conferire diritti per affrontare le sfide della digitalizzazione e degli OGD. Il collegamento per conto di terzi deve essere completato con l’aggiunta del modo in cui l’UST gestisce i dati messi a sua disposizione e deve essere introdotto l’obbligo di cancellare i dati dopo il collegamento. Secondo SO, la Carta e il contratto quadro costituiscono degli ostacoli al collegamento.

Per quanto riguarda le rilevazioni e le indagini elencati nell’allegato 2, la CDF ritiene che la statistica svizzera delle biblioteche debba essere inserita nel programma statistico federale a partire dal 2024 e che la Confederazione debba finanziarla interamente. VD, da parte sua, si oppone all’indagine sull’indice dei prezzi di acquisto degli operatori della produzione agricola (09.16), che potrebbe comportare un trasferimento dei costi al Cantone. Per ZH, nell’allegato 2 deve essere espressamente menzionato che i Cantoni sono enti che collaborano ogniqualvolta sia loro richiesto, e specifico che possono trasmettere i loro dati anche se ciò non è previsto da una legge federale. Inoltre, è contrario alla rilevazione per la statistica finanziaria di enti e imprese pubblici (09.31), poiché ciò comporterebbe un carico di lavoro aggiuntivo per i Comuni.